Atto di nomina o di proclamazione dei soggetti di cui all'art. 14, c. 1, d. lgs. 33/2013 - IX Legislatura



NOTE:
  1. La durata dell'incarico del Consiglieri è disposta dall'art. 17, comma 1, dello Statuto della Regione Calabria, che così recita: "La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.".
  2. La durata dell'incarico dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è disposta dall'art. 20, comma 4, dello Statuto della Regione Calabria, secondo il quale "Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale" e dall'art. 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale: "Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili".


Sezione a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali
Data pubblicazione: 30.03.2017 - Ultimo aggiornamento: 30.03.2017