INTERROGAZIONE n. 57 del 29/07/2020
Sulla%20deliberazione%20di%20GR%20n.%20206/2020/Avviso%20pubblico%20per%20il%20conferimento%20di%20incarichi%20di%20Direttore%20Generale%20presso%20le%20aziende%20del%20SSR

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:
- è stata adottata la Legge N. 60/2019 di conversione del d.l. N. 35/2019 recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";
- in virtù dell'art. 3 della L. 60/2019 sono stati nominati i Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 60/2019 "I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di cui all'art. 15 comma 1 (18 mesi), e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto";
- l'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019 dispone che "Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, e dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine";
- pertanto, la detta normativa ha disposto per la Regione Calabria la nomina di commissari straordinari per le aziende del servizio sanitario regionale per la durata di 18 mesi e che la Regione dovrà provvedere, alla individuazione dei nuovi direttori generali a seguito di selezione da avviare dopo dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 11 comma 5 bis L. 60/19, attraverso "la rosa dei candidati proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire" ;
- tuttavia, la Giunta Regionale ha emesso la deliberazione N. 206 del 23/7/2020 avente ad oggetto: "Indizione avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore generale presso le aziende del s.s.r. ai sensi dell'art. 2 d.lgs n. 171/2016 e ss.mm.ii." con cui è stato indetto "avviso pubblico di selezione, ex art. 2 comma l del d.llgs. 171/2016 e s.m.i., di cui all'allegato A alla presente deliberazione aperto ai candidati che abbiano ottenuto l'inserimento negli elenchi nazionali, finalizzato alla formazione delle rose dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale delle seguenti aziende...";
- pertanto, in violazione dell'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019,la Giunta Regionale ha indetto l'avviso "finalizzato alla formazione delle rose dei candidati";
- invece, l'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019 ha previsto e prevede che "la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito";
- pertanto, il detto avviso si pone in manifesta violazione dell'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019 e ciò in quanto non ha previsto la necessaria graduatoria di merito da cui attingere;
- la ratio dell'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019, che ha previsto la formazione di una graduatoria di merito, è quella di ridurre la discrezionalità della politica nella individuazione del direttore generali con la previsione di una "graduatoria di merito";
- invece, con la deliberazione de qua la Giunta Regionale ha violato l'art. 11 comma 5 bis L. 60/2019 e ha attribuito al Presidente della Giunta Regionale una indebita e completa discrezionalità nella indicazione del direttore generale delle aziende del SSR essendo stato eliminato, contra legem, il riferimento ineludibile e necessario alla "graduatoria di merito";
- tutto ciò non è tollerabile e nella materia delicatissima della sanità e del diritto alla salute occorre oltre che attenersi alle norme di legge, in questo caso manifestamente violate, dare prevalenza al merito e alla competenza dei soggetti che saranno chiamati a guidare le aziende del SSR. Tutto ciò premesso,con il presente atto,si CHIEDE al Presidente della Giunta Regionale:
Per sapere:
- se non ritiene, alla luce di quanto esposto, di dovere ritirare e/o revocare e/o annullare e/o modificare la deliberazione di GR N. 206 del 23/7/2020 al fine di adeguare e uniformare il relativo Avviso, inerente il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende del SSR, all'art. 11 comma 5 bis della L. 60/2019, prevedendo la formazione di una graduatoria di merito dei candidati dalla quale attingere per l'attribuzione dei detti incarichi dando prevalenza al merito e alla competenza e riducendo la discrezionalità.

Allegato:

29/07/2020
F. PITARO