MOZIONE n. 42 del 08/10/2020
Prosecuzione%20delle%20attivit%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20mediante%20l'uso%20di%20beni%20del%20demanio%20marittimo,%20lacuale%20e%20fluviale%20oggetto%20di%20concessione%20demaniale.%20Art.%20182%20del%20D.L.%20n.%2034/2020,%20nella%20versione%20modificata%20della%20%20legge%20di%20conversione%20n.%2077%20del%2017%20luglio%202020%20(GU%20n.%20180%20del18.7.2020-%20Suppl.%20Ordinario%20n.25)

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
- l'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare i commi 682 e 683, ha esteso per anni 15, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma l dell'art. l del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993, n.494. - in particolare, il recente decreto legge "rilancio Italia", n. 34/2020, nella versione modificata della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020- Suppl. Ordinario n.25), all'art. 182 dispone: "2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dell'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilancio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". CONSIDERATO CHE - tale intervento normativo è finalizzato al rilancio del settore turistico ed inoltre a contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 a carico dei concessionari demaniali che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo. - l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la tenuta economica dell'intero settore turistico regionale, che riveste un'importanza strategica per l'intera economia calabrese. - una cessazione anticipata delle concessioni arrecherebbe grave danno economico agli operatori in quanto impossibilitati ad ammortizzare i costi sostenuti, atteso che i concessionari demaniali, dopo la legge 145/18, che prevedeva la proroga delle concessioni demaniali, hanno, in molti casi, provveduto ad effettuare investimenti nelle proprie strutture. RILEVATO, pertanto, che appare quanto mai opportuno creare il giusto supporto e le adeguate opportunità per i concessionari demaniali dell'intero territorio regionale calabrese.
Impegna la Giunta regionale
Impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale A prendere atto della normativa vigente e, in particolare della necessità di adeguarsi a quanto attualmente stabilito dell'art. 182 , comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 17/07/2020- Suppl. Ordinario n.25): "Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dell'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la necessità di rilascio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti ed indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'art. 49 del codice di navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
A dare indirizzo univoco a livello regionale, incaricando il dipartimento ambiente settore demanio pubblico, al fine della produzione degli atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in essere ai sensi della legge 17.7.2020, n. 77, formalizzati con l'adozione di un provvedimento per ciascuna singola concessione di natura ricognitivo/dichiarativo, fatto salvo quanto previsto dal codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza e rinuncia;
Ad adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020 come convertito dalla legge 17.7.2020, n.77, corredata dall'impegno a corrispondere il canone e ad ottemperare agli altri oneri o adempimenti imposti dalla legge, quali, ad esempio, l'estensione della garanzia e la registrazione dell'atto ricognitivo.

Allegato:

08/10/2020
F. MANCUSO, G. GRAZIANO