MOZIONE n. 35 del 29/07/2015
Sulla nuova articolazione degli Uffici giudiziari

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: con la Legge n. 148/2001, art. 1, e decreti legislativi nn. 155/2012 e 156/2012 è stata ridisegnata la geografia giudiziaria italiana. In particolare, con il D.Lgs n. 155/2012 sono stati soppressi 30 Tribunali e 220 sezioni distaccate;
detta riforma è stata attuata eccettuando i quattro tribunali subprovinciali abruzzesi, per i quali è stato assegnato un regime di proroga a causa del sisma del 2009;
con il D.Lgs n. 156/2012, invece, è stata disposta la soppressione di 667 Uffici del Giudice dì Pace, tuttavia, con il decreto firmato l'11 marzo 2014, il Ministro della Giustizia ha accolto le istanze provenienti dagli enti locali per il mantenimento di 285 Uffici le cui spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs n. 156/2012, sono state trasferite ai medesimi enti i quali provvederanno, altresì, ai fabbisogno del personale amministrativo;
in Calabria, in attuazione del D.M. 7 marzo 2014, il Ministro della Giustizia ha disposto la soppressione e l'accorpamento dì ben 43 Uffici del Giudice di Pace, di cui 7 a Vibo Valentia(Arena, Mileto, Nicotera, Pizzo, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Tropea), 3 a Crotone (Santa Severina, Savelli, Strongoli), 12 in provincia di Catanzaro (Badolato, Borgia, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Squillace, Taverna, Tiriolo, Filadelfia, Maida, Nocera Terinese, Soveria Mannelli), 10 a Reggio Calabria (Gallina, Melito, Villa San Giovanni, Taurianova, Bianco, Caulonia, Gioiosa Ionica, Siderno, Staiti), e 11 nel Cosentino (San Giovanni in Fiore, Amantea, Belvedere, Cetraro, Cassano Ionio, Corigliano Calabro, Cropalati, Lungro, Mormanno, Oriolo, San Demetrio Corone);
sono stati, inoltre, soppressi il Tribunale di Rossano e le sezioni staccate di tribunale di Chiaravalle Centrale, Acri, San Marco Argentano, Strongoli, Scalea e Tropea;
il comma 397 della Legge 27.12.2013, n. 147 ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 8 del D.Lgs n. 155/2012, il quale prevede che: “In via sperimentale, il Ministro della Giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e Province autonome, che vengano utilizzati per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione”;
la norma di cui sopra riconosce, pertanto, un ruolo alle Regioni nella compartecipazione alle scelte operative di gestione delle sedi giudiziarie, ma detta norma, cosi come formulata, appare di difficile interpretazione, in quanto non specifica le finalità della sperimentazione in essa prevista e le modalità attuative ed in tal modo non consente agli enti regionali di poter avere un quadro complessivo del rapporto costi/benefìci della scelta di utilizzare tale norma e non definisce criteri oggettivi cui il Ministero debba attenersi nella scelta di applicazione della norma stessa;
tale norma di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs n. 155/2012, continuando la linea già intrapresa dall'art 3 dei D.Lgs n. 156/2012, coinvolge gli Enti locali nell'organizzazione dell'articolazione periferica degli uffici giudiziari;
appare necessario coniugare le esigenze dei territori a non vedersi spogliati della presenza dei presidi giudiziari, con le crescenti difficoltà dello Stato nel mantenimento delle piante organiche degli uffici giudiziari stessi e dei crescenti costi di mantenimento delle strutture;
le Regioni sono gli Enti che, allo stato, sono in grado di conoscere le esigenze delle relative popolazioni anche riguardo al servizio giustizia, in considerazione delie specificità territoriali, infrastrutturali e socio¬economiche;
il coinvolgimento delie Regioni implica anche la necessità che lo Stato riveda le scelte attuate con la legge delega n. 148/2011 e con il D.Lgs n. 155/2012, laddove sono stati soppressi 30 Tribunali e 220 sezioni distaccate disegnando un modello che, fatti salvi i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia che rimangono totalmente come costi a carico dello Stato, per i Tribunali subprovinciali saranno le Regioni, valutato il rapporto costi/benefici, a decidere insieme al Governo i Tribunali da mantenere e/o istituire nuovamente, contribuendo, in tal caso, alle spese di gestione dell'immobile (in molti casi già di proprietà comunale) e del personale amministrativo, anche garantendo l'impiego di proprio personale presso dette strutture;
nella circoscrizione del Tribunale di Catanzaro, l'unica sezione distaccata era quella di Chiaravalle Centrale, sede anche di Ufficio del Giudice di Pace, con una popolazione interessata da tale servizio, prevalentemente residente in comuni montani, superiore a 55 mila abitanti ed insistente su un territorio che si estende per circa 437.00 Kmq, gravemente insidiato dalla criminalità organizzata;
a ciò si aggiunga che i cittadini dei comuni interessati, stante la particolare orografia dei territorio, la carenza di infrastrutture, l'insufficiente e tortuosa rete stradale che versa in pessime condizioni, oltre alla mancanza di collegamenti ferroviari con il capoluogo di provincia, riscontrano notevole ed oggettiva difficoltà ad accedere alla sede giudiziaria accorpante, con ciò verificandosi una lesione del diritto alla difesa ed all'azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, costituzionalmente previsto dall'art, 24, nonché del diritto di agire dinnanzi al giudice naturale precostituito per legge, previsto dall'art 25 della Costituzione;
per il mantenimento della sezione distaccata del Tribunale di Catanzaro e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, sulla Regione non graverebbe, altresì, alcuna spesa, essendo gli immobili, destinati a tale finalità, di proprietà comunale;
il percorso sopra delineato necessita, però, dell'adeguamento della norma di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del D.Lgs n. 155/2012, anche attesa la genericità della stessa;
nelle more di tale adeguamento legislativo il detto comma 4 bis giustifica la richiesta che la Regione con il presente atto postuli al Governo l'apertura di un tavolo istituzionale, per delineare i presupposti per un'applicazione provvisoria dei citato comma 4 bis, ed in particolare per l'esercizio di funzioni giudiziarie nella città di Chiaravalle Centrale;
Impegna la Giunta regionale
1) ad attivarsi affinché il Governo si faccia promotore di una modifica legislativa tesa a delineare una nuova articolazione degli Uffici Giudiziari con il contributo di Enti regionali;
2) ad attivarsi affinché il Governo, nelle more della suddetta modifica legislativa, convochi un tavolo con tutte le Regioni per individuare e precisare i presupposti per l'applicazione in via provvisoria della norma di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del D.Lgs n. 155/2012.

Allegato:

29/07/2015
D. TALLINI