MOZIONE n. 25 del 11/06/2020
Misure emergenziali di sostegno ai Pescatori del Crotonese

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
-l'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da SARS-CoV-2,c.d. Covid-19, ha determinato una recessione dell'economia mondiale senza precedenti;
-tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli della pesca e dell'acquacoltura in dipendenza dell'iniziale arresto e successivo rallentamento del mercato;
-la crisi non ha risparmiato i pescatori calabresi e, tra questi, in modo più significativo quelli appartenenti alle marinerie del crotonese;
-nelle citate aree marine di pesca insistono infatti le Piattaforme dell'Eni per l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi che, tra l'altro, limitano in modo significativo il braccio di mare utile agli esercenti dei comparti in parola;
-il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625, rubricato "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", all'art 19 recita testualmente: "Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare." L'art.20 prevede poi che: "Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati;
i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale ed a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni" L'art. 22 dispone che: "Per le produzioni ottenute a decorrere dal l gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente" -con Legge n. 13 del 17 agosto 2005, la Regione Calabria ha stabilito che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 nov. 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati e che Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio" -risulta poi che a partire dal 1998 fino al 2013, le marinerie del crotonese hanno percepito, attraverso provvedimenti regionali e comunali, le royalties a loro destinate derivanti dalle attività dell'Eni;
-con D.P.G.R. n. 49 dell'11 maggio 2017,in attuazione del D.G.R . n. 458 del 14 novembre 2016, è stato approvato l'Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa con il quale le parti "si impegnano ad eseguire ogni azione utile al perfezionamento dell'iter tecnico - amministrativo, al finanziamento, alla realizzazione del presente accordo di programma diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti";
-con il predetto accordo i comuni interessati, quali enti attuatori degli interventi, si impegnavano a presentare alla Regione i programmi di utilizzo delle risorse ed a realizzare ogni intervento con le modalità ed i vincoli imposti dalla legislazione vigente (regionale, nazionale e comunitaria);
-negli ultimi anni, su impulso delle associazioni di categoria,si sono susseguiti diversi incontri promossi dalla Prefettura di Crotone con la Regione ed i citati Comuni, aventi ad oggetto gli aiuti diretti ai pescatori, ovvero se tale forme di sostegno costituissero o meno elementi di distorsione della concorrenza e che, quindi, potessero non concretizzarsi nella forma di "aiuto di stato ", non consentito dalla normativa europea sulla concorrenza;
Considerato che: -il nuovo Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione già il 19 marzo 2020, con la Comunicazione C(2020) 1863 final, stabilisce che gli Stati membri possono concedere importi limitati temporanei di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti o tassi di interesse agevolati per prestiti (finanziamento nazionale), anche alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che incontrano difficoltà come conseguenza della pandemia da Coronavirus;
-il quadro degli aiuti di Stato ammissibili è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio C(2020 3156 final), il quale cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti dì stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al l" luglio 2021;
Impegna la Giunta regionale
-ad attivare con urgenza un tavolo tecnico tra la Regione ed i Comuni interessati, sottoscrittori del predetto Accordo di Programma, per individuare modalità e forme semplificate per l'erogazione di sovvenzioni dirette ai pescatori del crotonese colpiti dalla crisi economica direttamente collegata all'emergenza sanitaria da infezione da SARS­ CoV-2 (Covid-19) con riferimento alle aliquote versate annualmente dall'Eni (annualità 2020 e 2021) nella misura minima del 50%;
-a supportare le Amministrazioni comunali per i necessari adempimenti e comunicazioni alla Commissione Europea affinché le sovvenzioni rientrino nelle previsioni del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato;
-ad attivarsi presso gli Uffici della Commissione UE affinché possa dirimersi definitivamente la questione "aiuti di stato" per le sovvenzioni ai pescatori in regime ordinario al fine di orientare la stesura del prossimo accordo di programma tra la Regione ed i Comuni del crotonese, poiché le royalties non costituiscono aiuti di stato ma bensì un ristoro economico per quei soggetti danneggiati in concreto dalla presenza delle piattaforme di estrazione ovvero le marinerie, le attività economiche e produttive legate al mare, incluse quelle turistiche. -ad adottare, di concerto con le associazioni di categorie, politiche tese a perseguire lo sviluppo e la salvaguardia delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale.

Allegato:

11/06/2020
C. MINASI