MOZIONE n. 25 del 26/05/2015
Su "Assorbimento delle funzioni e del personale delle Polizie Provinciali"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: con l'approvazione della legge n. 56 del 07 aprile 2014 (legge Delrio), è stato ridisegnato completamente l'assetto delle Province apportando numerose modifiche alle funzioni loro attribuite ed avviando un processo di rimodulazione e di riallocazione del personale dipendente, suddiviso da ogni provincia in due elenchi: "personale addetto alle funzioni fondamentali delle nascenti Città Metropolitane ed Aree Vaste" e " personale soprannumerario". il Governo centrale, con apposito atto, ha attribuito alle Regioni, previa consultazione dei nascenti Enti Metropolitani ed Aree Vaste, l'onere di stabilire, con apposito provvedimento normativo del Consiglio Regionale, quali funzioni istituzionali e servizi rimarranno alle ex Amministrazioni Provinciali e quali invece dovranno essere trasferite alle Regioni;
le funzioni concernenti caccia e pesca, in passato delegate dalla Regione alla Provincia, saranno riassorbite dalla Regione;
le Polizie Provinciali si occupano ormai da molti anni ed in maniera prioritaria di vigilanza ittico-venatoria (legge 157/92) e tutela dell'ambiente;
la riforma delle Province, intervenuta con la vigente Legge 56/2014 e l'accordo unificato in Conferenza Stato Regioni dell'11 settembre 2014, prevede sostanzialmente che risorse umane, unitamente a quelle strumentali, vengano trasferite con le funzioni, vale a diche che il personale segue le funzioni;
l'articolo, 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dispone che la Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune";
il comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni stabilisce che: "fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale";
il comma 91 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 il quale stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito da questa Conferenza, le funzioni di cui al comma 89 della medesima legge, oggetto del riordino e le relative competenze;
a seguito di numerosi incontri con le Regioni, l'ANCI e PUPI, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto pervenire il predetto accordo, 11 settembre 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;
ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze, gli accordi siglati in conferenza unificata Stato Regioni costituiscono parte integrante della legge di riordino. fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale;
Impegna la Giunta regionale
affinché, qualora lo Stato non si facesse carico del personale delle Polizie Provinciali così come previsto dalla circolare N. 1/2015 della Funzione Pubblica, la Regione Calabria si impegni ad assorbire il suddetto personale, nel rispetto del limite massimo di spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014, anche in considerazione del fatto che, avendo già assunto le funzioni svolte dagli uffici di caccia e pesca, verrebbe ad essere concretamente assicurato, a mezzo del personale addetto al servizio di vigilanza, già formato, qualificato ed esperto, il rispetto delle normative vigenti in tali ambiti, oltre che nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio;
a dare ogni eventuale ed opportuna disposizione agli Uffici burocratici preposti al fine di favorire la più ampia ed agevole attività, finalizzata ad ottenere le necessarie informazioni circa il numero esatto del personale di polizia provinciale al momento impegnato nei Corpi delle Province calabresi e porre subito dopo in essere l'iter procedimentale necessario ad assorbire il suddetto personale, con il mantenimento delle stesse qualifiche e funzioni in atto esistenti.

Allegato:

26/05/2015
O. GRECO, F. D'AGOSTINO