MOZIONE n. 20 del 19/05/2015
Per la modifica della Delibera della Giunta regionale n. 5 del 12 gennaio 2009. Linee di indir

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 22 febbraio 2001, ha disciplinato il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario (O.S.S.);
la Giunta regionale con propria deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2009 dettava linee di indirizzo per disciplinare i criteri e le procedure amministrative per l'attuazione delle attività di formazione di base per operatori socio-sanitari;
l'articolo 5, delle linee guida, individua tra i soggetti proponenti le attività formative: le aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere, le istituzioni pubbliche e private accreditate, stabilendo nel contempo il divieto per le sole istituzioni private accreditate di svolgere attività di formazione libera di cui agli articoli 40 e 41 della L.R. n.18/1985;
la generalità delle altre Regioni hanno invece autorizzato le attività libere di formazione professionale per operatori socio-sanitari senza oneri a carico della Regione (Molise D.G.R. n. 654/2010, Puglia L.R. n.4/2010);
la diversità di regolamentazione tra le regioni d'Italia ha prodotto un fenomeno rilevante di "migrazione formativa" che ha coinvolto giovani calabresi costretti a frequentare le attività formative non in Calabria per conseguire il titolo professionale di operatore socio-sanitario;
occorre per le motivazioni indicate modificare la delibera di Giunta regionale n. 5 del 12 gennaio 2009;
Impegna la Giunta regionale
a modificare l'articolo 5, della deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 12 gennaio 2009, come di seguito indicato: "Articolo 5 (Soggetti proponenti) Possono attuare le attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario i seguenti soggetti: Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione Calabria. Istituzioni Pubbliche e Private macrotipologia Formazione Superiore nella Regione Calabria ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011. Nel rispetto degli artt. 40 e 41 della legge n. 18 del 19-04-1985 e s. m. e i., sono consentite le attività di formazione c.d. "Libere". Si specifica che tali attività possono essere svolte solo da Agenzie formative che hanno maturato almeno una esperienza nell'ambito della formazione per Operatore Socio Sanitario e sono accreditate nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011, almeno da cinque anni. Le Agenzie Formative che non hanno esperienza nell'ambito della formazione per Operatore Socio Sanitario e/o sono accreditate nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011, da meno di cinque anni, possono svolgere attività di formazione c.d. "Libere", finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, costituendo una Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In questo caso il soggetto Capofila deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. Le attività di formazione c.d. "Libere" non possono essere svolte, in nessun caso, da Agenzie Formative non accreditate nella Regione Calabria."

Allegato:

19/05/2015
D. BATTAGLIA