MOZIONE n. 19 del 06/05/2015
Sulla%20norma%20su%20esenzione%20parziale%20del%20bollo%20per%20autoveicoli%20e%20motoveicoli%20ultraventennali

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: la Legge 23.12.2014, n. 190 , G.U. 29.12.2014 (Legge di stabilità) ha purtroppo di fatto previsto la cancellazione di qualsiasi norma che agevoli in materia di bollo auto per i veicoli immatricolati per la prima volta da almeno 20 anni;
la norma così stante, nelle intenzioni, colpirebbe i soggetti che fanno anche un uso "giornaliero" del proprio veicolo sfruttando agevolazioni riservate a mezzi che al contrario vengono messi su strada soltanto in occasioni speciali (quali raduni, corse ed eventi in genere);
la misura colpisce tutti gli appassionati del genere che nella stragrande maggioranza dei casi sono normali cittadini i quali hanno come seconda auto un vecchio mezzo e che, vista la pressione fiscale, saranno costretti a rottamare l'auto ovvero a radiarla;
le norme introdotte dal governo (Legge di stabilità) i suddetti proprietari sarebbero costretti a pagare il bollo normale con l'aggravante che trattandosi di autoveicoli classificati Euro Zero, la tassazione per gli stessi sarà la più elevata;
l'Associazione delle auto storiche italiane ha previsto poi, che solo il 10 per cento dei proprietari dei veicoli interessati metterà in regola i propri mezzi mentre gli altri decideranno per la vendita al mercato estero, rottamazione o radiazione del veicolo;
la Regione Calabria conta diversi club di auto d'epoca/storiche presenti tra le province della Regione;
i benefici economici per le casse pubbliche, dunque, non sarebbero così evidenti, mentre certi sarebbero i danni arrecati ad un settore che sostiene un mercato non marginale composto dalla manutenzione e riparazione, dalle fiere ed i mercati specializzati, così come dai raduni turistici;
a risentire maggiormente degli effetti negativi del provvedimento sarebbero soprattutto, per come detto, normali cittadini i quali hanno una seconda auto perché a volte ricevuta in eredità o donazione, e per questo riportate con notevoli sacrifici a nuova vita;
il provvedimento, ha tra gli altri effetti negativi, rischiare di minare la sopravvivenza stessa dei club sopra citati che rappresentano una realtà radicata e storica nel nostro territorio;
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria, per quanto evidenziato, a prevedere in deroga a quanto previsto dalla Legge 23.12.2014, n. 190, oltre che per i veicoli d'interesse storico o collezionistico, l'esenzione anche per tutte quelle auto e moto che avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati;
a differenza dei veicoli con almeno trent'anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato da centri specializzati, tra questi, Asi, Fmi, Registro Storico Fiat Lancia ed Alfa Romeo, ed altri autorizzati dallo Stato;
l’accertamento dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, ad opera dei soggetti abilitati, è certificato mediante rilascio di uno specifico contrassegno. Lo stesso dovrà essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica;
l'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione;
se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione;
la tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli;
il pagamento potrà effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche;
tale esenzione, ovvero mancato introito per le casse regionali quantificabile in appena € 45.000,00 continuerà ad assicurare invece un indotto economico per tutta una serie di maestranze altrimenti a rischio chiusura attività. Si precisa inoltre, che l'esenzione deve intendersi con effetto retroattivo, dunque operante a partire dal primo gennaio 2015, e si chiede nel contempo la proroga del termine di pagamento del bollo per i motivi di cui sopra, al 30 giugno2015.

Allegato:

06/05/2015
G. GIUDICEANDREA,A. BOVA,G. NERI, G. AIETA