MOZIONE n. 124 del 26/06/2018
Realizzazione del sistema unico integrato di interventi in materia di servizi e politiche sociali ex L.R. 23/2003.

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
con LR 23/2003, recante "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", la Regione Calabria recepiva la Legge quadro 328/2000 sui servizi sociali, con l'obiettivo di garantire alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti al miglioramento delle condizioni e della qualità di vita, all'abbattimento delle condizioni generatrici di discriminazione sociale e all'eliminazione e riduzione dello stato di bisogno e del disagio individuale, ispirandosi ad un principio di universalità, equità sociale e solidarietà, attraverso la realizzazione di una rete di servizi integrati e con diversi livelli di intensità assistenziale: dall'accoglienza nelle strutture a carattere semiresidenziale e residenziale al sostegno mediante servizi di prossimità e territoriali;
con la LR 24/2008 venivano abrogati gli artt. 24 e 25 della LR 23/2003 che disciplinavano l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di accoglienza a ciclo semiresidenziale e residenziale;
con d.g.r.210/2015 si definivano gli ambito socio-assistenziali regionali individuati in 32 ambiti su tutto il territorio regionale e in buona sostanza coincidenti con i distretti socio-sanitari;
con Delibera di Giunta regionale n. 37 del 24 Febbraio 2015 veniva costituito un Tavolo tecnico rappresentativo delle parti sociali per le problematiche relative al settore socio sanitario e socio assistenziale con funzioni consultive, con successiva Delibera integrato nella sua composizione;
con Delibera di Giunta regionale 449 del 14 dicembre 2016, recante "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", venivano adottati i Regolamenti attuativi della LR 23/2003, composti da 3 Allegati: 1)Allegato Unico, contenente la disciplina per l'autorizzazione al funzionamento, accreditamento e convenzionamento delle strutture socio assistenziali, la gestione dei servizi, il regolamento con le tipologie di strutture, i servizi territoriali e quant'altro relativo ai servizi sociali regionali. Venivano ridotti del 50% gli accreditamenti dei posti letto per anziani in relazione ai quali, da un'analisi del Settore Politiche Sociali, era emerso uno squilibrio tra domanda ed offerta. Infine venivano espressamente escluse dal percorso di riforma alcune tipologie di servizi;
2)Allegato B, con la determinazione dei costi, le modalità di calcolo delle rette;
3)Allegato C, con lo schema di costituzione dell'ufficio di Piano;
con successivi provvedimenti di Giunta, in particolare con la DGR 526 del 10 Novembre 2017, venivano adottate modifiche al Regolamento 17 e nello specifico: venivano accreditate tutte le strutture autorizzate al funzionamento alla data del 30 novembre 2017 a prescindere dal requisito dei tre anni di esperienza e senza preventiva lettura del fabbisogno e copertura finanziaria;
venivano trasferite al Dipartimento Tutela della salute le competenze in ordine alle seguenti tipologie di strutture: comunità alloggio a valenza socio-sanitaria per adolescenti, comunità specialistiche educative per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, centri socio-riabilitativi semiresidenziali e residenziali e tutte le altre strutture aventi in essere contratti, a qualunque titolo, con figure professionali sanitarie;
come termine ultimo di entrata in vigore della nuova normativa il 31 dicembre 2017;
con Decreto 176 del 28 Dicembre 2017 il Commissario ad Acta annullava la Delibera di Giunta regionale n. 526 nella parte in cui disponeva il trasferimento al Dipartimento Salute delle sopra indicate tipologie di strutture a valenza sanitaria ;
con D.G.R.633/21.12.2017 veniva ulteriormente modificato il termine di entrata in vigore della nuova normativa, spostato dal 31 Dicembre 2017 al 30 Giugno 2018;
con sentenza 978/2018 del 2 Maggio 2018 il Tar Calabria, accogliendo il ricorso formulato dal Comune di Catanzaro e da alcune strutture socio assistenziali, annullava la delibera 449 del 14 Dicembre 2016 e tutti gli atti conseguenziali e delibere successive da essa discendenti e ad essa collegate;
con Delibera di Giunta regionale n. 169 del 9 Maggio 2018, poiché il trasferimento delle competenze economiche a 18 ambiti su 32 totali era già avvenuto con decreto dirigenziale precedente al pronunciamento del Tar, la Giunta regionale decideva di completare i trasferimenti economici anche agli altri ambiti e delegare i Comuni capifila alle liquidazioni delle spettanze 2018 in favore delle strutture socio-assistenziali per conto della Regione;
alla luce di quanto accaduto e del sostanziale caos amministrativo generato dalle circolari del dipartimento Politiche Sociali - precisamente quella del 18.5.2018/prot.siar 175778 che sembra non tenere conto della sentenza del Tar, nel corso della seduta del 14 Giugno 2018 la Terza Commissione consiliare ""Sanità e Attività sociali" delegava i consiglieri Gallo e Greco a predisporre una mozione da discutere, a breve, in una prossima seduta di Consiglio Regionale;
considerato che già nei mesi precedenti alla pronuncia del Tar diverse erano state le perplessità e critiche sollevate diffusamente dalle parti politiche e dalle organizzazioni di settore in relazione ad alcuni aspetti della cd riforma ritenuti fonte di incongruenze e penalizzazioni. Da ciò la decisione politica di rivedere l'intero iter attuativo della l.r.23/2003 a prescindere dalle risultanze giudiziarie. Le dette criticità sono state ribadite e stigmatizzate in corso di audizione in Terza Commissione il 14 giugno scorso. in particolare: lo spirito della l.r.23/2003 è l'attuazione del sistema integrato e, di conseguenza, l'integrazione di differenti interventi sulla persona pianificati da un solo strumento di programmazione che, in tal modo, diventano APPROPRIATI E ORGANIZZATI. I 'regolamenti attuativi' di cui alla d.g.r. 449, non realizzavano propriamente il sistema integrato. Apparivano, piuttosto, una reiterazione, invariata rispetto alla vecchia l.r.5/87, di una dualità che poi si traduce in una vera e propria frattura rappresentata da una parte del sistema socio sanitario e, dall'altra, dal sistema socio assistenziale, riconfermando la scissione tra sistemi - caratteristica esclusivamente calabrese - avrebbero aumentato il divario con le altre regioni dove 1' obiettivo dell'integrazione ha raggiunto già un livello di realizzazione piuttosto avanzato. Nello spirito della l.r.23/2003 e in linea a quelli che devono essere i suoi obiettivi, ribadiamo, in questa sede, la necessità di avviare una concertazione permanente tra i Dipartimenti Salute e Politiche Sociali e Tavolo tecnico consultivo al fine della realizzazione dell'integrazione dei sistemi di intervento sulla persona. Questo non solo è il punto di partenza necessario di tutto il percorso riformatore che intendiamo fermamente completare, ma è anche un obbligo di legge imposto proprio dalla 1.328/2000 e recepito dalla nostra l.r.23/2003 ed in quanto obbligo non può essere trascurato. I Regolamenti attuativi della LR 23/2003 approvati con la DGR 449/2016 prevedevano nuovi requisiti professionali e strutturali, con lievitazione della spesa per il sociale da circa 26 milioni di euro a 59 milioni di euro. Il grosso della lievitazione della spesa era dovuto al notevole incremento di organico che avrebbe dovuto essere iniettato nelle strutture. L'incremento di organico veniva previsto su base esclusivamente teorica, prescindendo da qualunque valutazione concreta dei livelli di assistenza e del grado di bisogno dell'utente.;
i succitati Regolamenti individuavano, tra le fonti di copertura finanziaria delle spese, insieme alla Regione, anche i Comuni e la compartecipazione degli utenti;
la pesante compartecipazione economica chiesta ai Comuni avrebbe di fatto svuotato il ruolo centrale riconosciuto agli stessi nella gestione della rete dei servizi di assistenza, e viste le condizioni economiche in cui la maggior parte di essi versa avrebbe condotto alla paralisi dell'intero sistema di erogazione dell'assistenza, tanto che già da mesi, in vista dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la compartecipazione alla spesa sociale, i Comuni avevano sospeso tutte le autorizzazioni di ingresso in favore dei richiedenti;
la compartecipazione richiesta alle fasce bisognose, a partire da quelle con Isee da 0 a 4000 euro, avrebbe generato l'impossibilità per le stesse di poter accedere alle prestazioni socio assistenziali amplificando, di conseguenza, lo stato di disagio sociale, personale e le situazioni di rischio sociale sui territori;
l'accreditamento generale operato dalla DGR 526/2017 di tutte le strutture autorizzate alla data del 30 novembre 2017 senza una lettura aggiornata del fabbisogno regionale recava in sé il rischio di generare inutili duplicazioni di servizi, con conseguenti aggravamenti dei costi, per altro verso lasciando invece prive di risposta altre situazioni di bisogno o altri territori carenti di servizi;
l'abrogazione operata dalla DGR 526/2017 dell'art. 15 del regolamento 17/2016 avrebbe precluso alla Regione Calabria la possibilità di arricchire il sistema dell'offerta dei servizi, avviando sui territori tipologie di assistenza residenziali e semiresidenziali sperimentali e/o innovativi, a dispetto di quanto invece previsto proprio dalla LR 23/2003 all'art. 12;
in seguito alla d.g.r. 169/9.5.2018, con circolare prot.siar.207854 del 13.6.2018 il Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali emanava le indicazioni operative tanto per la Regione che per i Comuni Capofila ;
Successivamente, con comunicazione inviata via mail il 18 maggio, il Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali chiedeva a tutte le strutture di produrre la documentazione necessaria per poter procedere alla stipula delle addende contrattuali fino al 31.12.2018, subordinando la validità delle stesse all' esito dell'impugnativa pendente presso il Consiglio di Stato;
La subordinazione della validità di un contratto "sub iudice" , appare clausola fortemente aleatoria e, di conseguenza, mal si concilia con la gestione di servizi alla persona che in quanto rispondenti all'obbligo di continuità assistenziale, necessitano di stabilità amministrativa e giuridica;
Le indicazioni operative di cui alla circolare in questione, lasciano, peraltro, presagire tempi di conclusione degli iter ammnistrativi per la riorganizzazione dell'intero sistema, difficilmente accettabili considerato che esse giungono in un momento segnato già da diversi mesi di lavoro per le strutture in un regime assolutamente selvaggio da un punto di vista amministrativo e giuridico. Vale la pena di ripetere che le strutture stanno lavorando dal 1 gennaio 2018 senza convenzione e senza poter fatturare e con tutti gli ospiti accolti privi di qualunque autorizzazione . Come già ribadito in Terza Commissione il 14 giugno scorso, questo sistema che, peraltro, inammissibilmente reitera quanto già accaduto per tutto il secondo semestre 2017, non giova né alle strutture di accoglienza né all'Ente Pubblico e, soprattutto, all'utenza;
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria all'osservanza e coerenza al sentenziato del Tribunale Amministrativo della Calabria, evitando procedure elusive del giudicato e, di conseguenza, a procedere al convenzionamento delle strutture fino al 31 dicembre 2018 scongiurando la subordinazione della validità delle convenzioni all'esito dell'impugnativa difronte al Consiglio di Stato. All'adozione di un atto giunta ad hoc che proroghi tutte le convenzioni scadute il 31 dicembre 2017 e operi la sanatoria di tutti gli inserimenti degli ospiti nelle strutture al 31 dicembre 2017 convenzionate;
a convocare il Tavolo tecnico consultivo per la concertazione con le parti sociali del lavoro di stesura dei Regolamenti ed a rielaborare i Regolamenti attuativi della LR 23/2003 tenuto conto della necessità di abbassare i costi delle prestazioni sociali di modo da renderle accessibili e, in quest'ottica, di procedere alla riduzione dei requisiti professionali richiesti alle strutture a ciclo semiresidenziale e residenziale;
a favorire la concertazione tra tutti i Dipartimenti interessati, per una piena attuazione della LR 23/2003 ed il conseguimento effettivo delle sue finalità fondamentali, scongiurando la reiterazione di conseguenze aberranti come quelle verificatesi in seguito all'approvazione della d.g.r.526/2017 e del decreto del Commissario ad acta 176/2017;

ad approvare, previa lettura del fabbisogno, il Piano Regionale dei livelli essenziali di Servizi alla persona utilizzando un unico strumento di Programmazione degli interventi alla persona;
a valutare le proposte che in merito dovessero giungere anche dalla Terza Commissione consiliare "Salute e Attività Sociali";
ad aggiornare, contestualmente all'avvio dei lavori, il Piano degli Interventi e dei servizi sociali, così come stabilito dall'art. 18 della LR 23/2003;
All'adozione preventiva dei criteri generali per la determinazione del concorso alla spesa sociale, osservando le indicazioni e procedure di cui all'art.32 l.r.23/2003;
A riconoscere, nel quadro dell'offerta dei servizi di assistenza da realizzare in attuazione della LR 23/2003 l'importanza della rete delle strutture presenti sul territorio regionale quale servizio essenziale nell'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali in favore delle fasce deboli e uniformando l'intera rete regionale di strutture di accoglienza;
A riconoscere, altresì, la necessità di tutelare la stabilità amministrativa e giuridica delle stesse strutture, al fine di garantire la continuità assistenziale degli utenti e consentire alle stesse di mantenere costanti i livelli occupazionali del comparto. Ciò anche mediante l'approvazione, contestuale al Piano degli Interventi Regionali, del Piano di Conversione delle strutture;
sollecita il Consiglio regionale ad adottare i provvedimenti legislativi finalizzati a colmare il denunciato vuoto legislativo conseguenti l'abrogazione - ex LR 24/2008 - degli artt. 24 e 25 della LR 23/2003.

Allegato:

26/06/2018
O. GRECO,G. GALLO