MOZIONE n. 121 del 31/05/2018
Avvio negoziato con il Governo per sottoscrizione Intesa ex articolo 116, comma terzo, della Costituzione - Autonomia differenziata.

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, della Costituzione: "la Repubblica. una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell 'autonomia e del decentramento." l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, recita testualmente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119”. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.": visto altresì l'art. 118, primo comma, della Costituzione: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province. Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.";
l'art. 119. quarto comma, della Costituzione: "Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
l'articolo 14 (Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) a norma del quale: "Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari dì autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge ";
l’art. 119, del regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria n. 5 del 27 maggio 2005, es. m. i;
considerato che. ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - per come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle Regioni a statuto ordinario possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, seguendo un apposito procedimento e sempre limitatamente a determinate materie che di seguito vengono indicate: a) ex art. 117, III comma, Costituzione, tutte le materie di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni: rapporti intemazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e. aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento- della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. b) ex art. 117, secondo comma, lett. l). n), ed s), della Costituzione - materie di potestà legislativa esclusiva statale: organizzazione della giustizia di pace;
norme generali sull'istruzione: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
che, il procedimento delineato dalle citate disposizioni costituzionali rinviene il proprio addentellato logico giuridico nell'iniziativa della Regione interessata;
che, la discrezionale scelta politica ed amministrativa di ricorrere al modello del referendum consultivo effettuata recentemente da altre Regioni, rimane pur sempre anteriore e del tutto esterna rispetto alla procedura codificata dall'art. 116, III comma, della Costituzione, in ragione della quale è necessaria, su iniziativa della Regione interessata, l'approvazione di una legge dello Stato, sulla base di una apposita Intesa tra la Regione stessa e lo Stato;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. .1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, : "Anche ai fini dì coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data dì entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data dì entrata in vigore della presente legge.": che, al fine di giungere ad ottenere una autonomia differenziata per la Regione Calabria, capace in quanto tale di consentire una gestione diretta di risorse finanziarie e umane connesse alle competenze legislative ed amministrative assegnate e/o trasferite e ritenute di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo socio - economico della Regione, appare doveroso procedere secondo i modi e nei limiti dettati dal combinato disposto delle norme costituzionali già sopra citate;
che, il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione avrà decorrenza contestuale con l'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Giunta regionale ad avviare apposito negoziato con il Governo ai fini della sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando, in via preferenziale, quale oggetto di contrattazione le materie di seguito riportate: 1. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
2. norme generali sull'istruzione;
3. tutela della salute;
4. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali: 5. rapporti intemazionali e con l'Unione europea delle regioni;
6. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: IMPEGNA ALTRESÌ il Presidente della Giunta regionale a definire di concerto con il Consiglio Regionale, ogni eventuale modifica che riterrà opportuna rispetto alle competenze appena sopra indicate: la Giunta regionale a richiedere obbligatoriamente il parere, seppur non vincolante, del Consiglio delle autonomie locali, oltreché, dell'ANCI -Calabria e dell'UPI Calabria, ai sensi e per gli effetti, del richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione;
il Presidente della Giunta a trasmettere al Consiglio Regionale lo schema di intesa con il Governo, prima della sua formale sottoscrizione;
la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a codesto Consiglio Regionale il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale: il Presidente della Giunta regionale ad informare codesto Consiglio Regionale, bimestralmente, circa gli esiti del negoziato con il Governo nazionale.

Allegato:

31/05/2018
V. PASQUA