INTERPELLANZA n. 54 del 19/11/2019

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:
- dopo l'adozione del Contratto dei Medici di Medicina Regionale - "AIR" (Accordo Integrativo Regionale) del 16 settembre 2006, approvato con deliberazione dell'08 agosto 2006, pubblicato nella Parte I e II BURC n. 17 del settembre 2006, l' A.S.L. n. 6 di Lamezia, considerato che nel Capo V, esaminando l'Emergenza Sanitaria Territoriale, si è stabilito che al fine di migliorare qualità del servizio e prestazioni erogate, oltre ai compiti istituzionali previsti dall'A.C.N. ai medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale sono attribuiti, come indicato all'art. 29 compiti specifici aggiuntivi e per questo a coloro che «forniranno formalmente all'Azienda la disponibilità a partecipare alle attività indicate e all'espletamento dei compiti aggiuntivi sarà corrisposta una indennità aggiuntiva di € 5,50 per ogni ora di attività>> e considerato che la lettura di tale norma aveva dato adito a diverse interpretazioni e per tale motivo la corresponsione di tale indennità era stata momentaneamente sospesa dalla Direzione della medesima ASL. n. 6 in attesa di chiarimenti da parte dell'Ufficio Regionale competente in materia;
- in risposta a detto quesito il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie — Settore Assistenza Territoriale, in data 26 febbraio 2007 (prot. n. 6394) aveva fornito risposta positiva confermando che «l'indennità aggiuntiva di €. 5,50 debba essere corrisposta sulla base della dichiarazione di disponibilità, da parte dei sanitari, a partecipare alle attività indicate nell'art. 29 di cui trattasi, fermo restando la responsabilità amministrativa-contabile dell'Azienda Sanitaria circa la mancata attivazione degli istituti connessi>>;
- con nota del 22 marzo 2017 (prot. n. 98976), il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie — Settore "Risorse Umane del SSR Formazione ECM", ponendosi in posizione dubitativa e «prendendo atto della contraddittorietà di remunerare ore aggiuntive per attività pur esse aggiuntive al valore rispettivamente ai punti sopra indicati di €. 0,90 e 5,50 cent. Al fine di dirimere definitivamente in tempi rapidi la interpretazione corretta dell'A.C.N. si è richiesto alle OO.SS. una dettagliata relazione documentata relativamente ai criteri tecnico-contabili utilizzati a suo tempo per il calcolo del fondo che ha alimentato la corresponsione delle citate attività da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali», concludendo che «tale ricostruzione verrà poi analizzata da parte del Dipartimento ricorrendo ad un parere dell'Avvocatura Regionale»;
- tale parere non è mai intervenuto e si sono verificate, soprattutto negli ultimi periodi, episodi di tensioni sociali, anche all'interno dei presidi sanitari;
- si sono verificati episodi di intolleranza ed esasperazione che hanno condizionato il già precario funzionamento delle strutture interessate;
- con nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Prof. Riccardo Fatarella, del 23 marzo 2017 (prot. n. 101066), con l'intento dichiarato di fornire precisazioni alla precedente nota del 22 marzo 2017 (prot. n. 98976), laddove si diceva che «nell'ultimo capoverso che "nelle more della definitiva corretta interpretazione dell'A.I.R., il Comitato ha deciso anche al fine di raffreddare tensioni sociali a annoverate con nota messa a verbale in data 07 marzo c.a., di dare disposizioni alle ASP, ove ritenessero di non sospendere la corresponsione delle indennità con le modalità di indicare nel cedolino stipendi che la indennità di cui ai punti 20.2 e 29 dell'AIR sono comunque corrisposte in acconto salvo restituzione, ivi comprese l'eventuale recupero di somme corrisposte da parte delle ASP che alla fine dell'istruttoria in essere risultassero non dovute" deve eliminarsi la frase "ove ritenessero di non sospendere la corresponsione delle indennità con le modalità" ed intendersi per come segue: nelle more della definitiva corretta interpretazione dell'A.I.R. il Comitato ha deciso anche al fine di raffreddare tensioni sociali annoverate con nota messa a verbale in data 07 marzo c.a., di dare disposizioni alle ASP, di indicare nel cedolino stipendi che la indennità di cui ai punti 20.2 e 29 dell'AlR sono comunque corrisposte in acconto salvo restituzione, ivi comprese l'eventuale recupero di somme corrisposte da parte delle ASP che alla fine dell'istruttoria in essere risultassero non dovute»;
- dopo quest'ulteriore nota esplicativa che non ha evidentemente avuto efficacia dirimente dell'ormai annosa questione, le ASP di Crotone e Catanzaro hanno soppresso l'indennità ex art. 29 per le ore di ferie, nelle quali hanno comunque diritto;
- l'attuale situazione di incertezza, sta di fatto disincentivando medici ed operatori, sempre più "in fuga" verso altri presidi, soprattutto del nord Italia, spogliando ulteriormente la Regione di professionalità ed operatori sanitari, con conseguente aggravamento della situazione deficitaria in cui versa già la sanità regionale;
Tanto premesso, considerato e ritenuto si interpella il Signor Presidente della Giunta Regionale Calabrese
Per sapere:
• se il Governo regionale, nella persona del Presidente della Giunta Regionale ne sia a conoscenza;
• se ritenga quanto esposto coerente con l'indirizzo politico ed il programma di governo;
• se e come intenda adoperarsi affinché chi di competenza nell'immediatezza intervenga ex lege a disciplinare in modo univoco adeguato e sistematico la materia riconoscendo in via definitiva ai medici operanti nel settore l'indennità di cui sopra, al fine di migliorar il servizio ed evitare la fuga delle professionalità.

Allegato:

19/11/2019
D. GIANNETTA