MOZIONE n. 130 del 25/10/2017

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
l’art. 2 dello Statuto riconosce "il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi”. la Legge n. 134/78 sancisce: a)all’art. 1 che "Lo Stato (...), riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, L'interruzione volontaria della gravidanza, (...), non è mezzo per il controllo delle nascite. (..) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio - sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.";
b)all’art. 2 che i "consultori familiari (...), assistono la donna in stato di gravidanza (...) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio,” c)all’art. 5 che il "consultorio e la struttura socio-sanitaria, (..) hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, dì esaminare con la donna (...), le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza". Considerato che: appare necessario nel 40° anniversario dall'emanazione della Legge n. 194/78 approfondire con un'attenta analisi sociologica gli effetti dell'applicazione delia Legge suddetta ed in particolare: a)mentre l'approvazione della Legge aveva come obiettivo la legalizzazione dell'aborto in alcuni casi estremi (violenza carnale, gravi malformazioni del nascituro e rischio della salute della madre) e di contrastare il ricorso all’aborto clandestino il risultato è che si è incrementato il numero degli aborti e non si è debellato l'aborto clandestino;
b)nell'applicazione della Legge viene resa complicata l'opera dei volontari dei movimenti per la vita (art. 2) che vorrebbero informare le donne sui servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, sui diritti a loro spettanti e sulle possibili alternative all'aborto;
c)le interruzioni di gravidanza effettuate dal 1978 ad oggi sono circa 6 milioni ed in questo dato non sono computati i dati di quelli effettuati con pillole abortive che, da quando disponibili, hanno anche falsato i dati, degli ultimi anni, del numero di aborti chirurgici, facendo risultare un calo, che nella pratica non esiste;
d)la diagnosi prenatale può portare la donna ad abortire per presunte malformazioni del feto che, se esistenti, spesso possono essere curate ma della cui possibilità di cura la donna non è informata;
e)l'obiezione di coscienza riconosciuta al personale sanitario ed ausiliario dall’art. 9 non impedisce il ricorso alle pratiche di interruzione di gravidanza;
f)la diffusione della pillola abortiva RU 486 veicola il messaggio dell'aborto facile e rischia di impedire di fatto quel supporto, previsto dagli articoli art. 2 e 5 della Legge, che dovrebbe aiutare le donne a superare gli ostacoli di ordine sociale o economico che le portano ad interrompere la gravidanza. la sopra citata L. 194 prevede, agli artt. 2 e 5, che la donna sia debitamente informata, messa in grado di esercitare i suoi diritti e aiutata a superare te cause che la inducono ad abortire;
la medesima legge, all’art. 14, dichiara "il medico che esegue l'interruzione delia gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna" e che i danni potenzialmente derivanti dalle procedure abortive sono gravi sul piano fisico, psichico sia per la madre che per il figlio;
dalle relazioni del Ministero della Salute del 2017 si evince che “molte Regioni stanno ancora aggiornando i loro sistemi di raccolta dati per poter riportare ulteriore informazione in maniera completa per poter procedere ad un’analisi più articolata, a livello nazionale, su tutte le possibili complicanze” deducendosene perciò la sottostima dei dati relativi alle complicanze da interventi abortivi raccolti nel corrispondente arco temporale;
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria a sostenere, anche finanziariamente, tutti quegli strumenti ed iniziative, anche provenienti dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, che permettano l’effettiva applicazione della legge n.194/78 nella parte in cui prevede che le strutture dei consultori effettuino quell’attività di informazione, sia attraverso moduli di consenso informato che mediante campagne di sensibilizzazione e pubblicitarie, nei confronti delle donne, tesa al superamento delle motivazioni di ordine sociale ed economico che le portino a decidere di interrompere la gravidanza.

Allegato:

25/10/2017
F. ORSOMARSO