Contenuto essenziale
La legge detta disposizioni in materia sismica e adegua la normativa regionale al mutato contesto legislativo statale, determinato dalla modifica del d.p.R. 380/2001. In particolare, per come previsto dall’art. 94 bis del citato decreto, si distinguono gli interventi edilizi in tre categorie (art. 2): a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; b) interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità; c) interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
L’art.3 disciplina le procedure necessarie per l’esecuzione dei lavori delle tre tipologie.
Gli articoli 4, 5, 6 indicano gli adempimenti per svolgere la denuncia dei lavori, la trasmissione del progetto e le successive verifiche da eseguire.
L’articolo 7 rinvia al regolamento attuativo della legge per gli adempimenti previsti dalla l. 1086/71 e dal d.p.R. 380/01.
L’articolo 8 prevede che il deposito del certificato di idoneità statica avvenga presso il Settore tecnico regionale secondo le modalità previste dal regolamento.
L’articolo 9 individua la responsabilità di progettista, costruttore, direttore dei lavori e collaudatore.
Gli articoli 10, 11 e 12 dettano disposizioni in materia di accertamenti e vigilanza, utilizzazione degli edifici e sistema sanzionatorio.
L’articolo 13 disciplina i rapporti tra comuni e Settore tecnico regionale ai fini della definizione dei piani strutturali.
L’articolo 14 disciplina la fase transitoria, l’articolo 15 prevede la costituzione dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) presso i comuni e l’articolo 16 dispone che il regolamento di attuazione della legge sia approvato dalla Giunta regionale.
Infine, l’articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 18 subordina l’entrata in vigore della legge alla emanazione del regolamento e abroga, a decorrere dalla medesima data, la l.r. 37/2015.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La legge non comporta oneri per il bilancio regionale.