Legge regionale n. 15 del 20/7/2020
" Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009 recante Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria. "

Contenuto essenziale
La legge, per fronteggiare l'attuale situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che la sospensione della decorrenza dei termini, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2009, non operi per l'anno 2020.

Fonti di riferimento normativo
L.r. 3/2009

Destinatari
  • Edilizia pubblica.

Benefici
  • La tutela della pubblica incolumità, attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
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