Contenuto essenziale
La legge, per fronteggiare l'attuale situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che la sospensione della decorrenza dei termini, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2009, non operi per l'anno 2020.
Fonti di riferimento normativo
L.r. 3/2009
Destinatari
Benefici
-
La tutela della pubblica incolumità, attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.