Contenuto essenziale
La legge modifica gli articoli 14 e 27 della legge regionale n.17 del 2005.
La modifica si rende opportuna per contenere gli effetti derivanti dalla epidemia da Covid-19.
L'articolo 1, di modifica dell’art. 14 recante “Norme di salvaguardia”, che disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, stabilisce che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili, i Comuni potranno concedere l’area “interposta” e autorizza, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto dell disposizioni di cui al d.p.r. 31/2017.
L'articolo 2 integra l'articolo 27 della l.r. 17/2005, dedicato alle disposizioni transitorie, prevedendo, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, che i Comuni possano concedere un’estensione dell’area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30 per cento di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni.
Destinatari
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I titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dalle norme contenute nella presente legge, trattandosi di semplici modifiche ordinamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.