Note
Il Governo, con delibera C.d.M. del 7 agosto 2020, ha deciso di impugnare gli articoli 2, 3, commi 1 e 3, 4, commi 1 e 2, lett. b), della legge.
Contenuto essenziale
La legge modifica e integra la l.r. 21/2010.
L’articolo 1 modifica l’art. 2 della l.r. 21/2010, specificando il rispetto della distanza dei confini previsti dal codice civile.
L’articolo 2 modifica l’art. 4 della l.r. 21/2010, variando sostanzialmente l’entità dell’incremento della superficie delle unità immobiliari dal 15% al 20%, entro lo stesso limite massimo di 70 mq.
L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2010. In particolare, con la modifica del comma 1 dell’art. 5 si specificano le premialità di ampliamento della volumetria, che sono ripristinate al 30 per cento.
L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010. La modifica del comma 1 dell’art. 6 è finalizzata a posticipare la data di ultimazione degli immobili al 31 dicembre 2019 per l’approvazione dei benefici previsti dalla legge. infine, la modifica del comma 3 bis dell’art. 5 demanda ai comuni l’altezza massima realizzabile.
L’articolo 5 della presente legge contempla la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 6 disciplina la sua entrata in vigore.
Destinatari
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Gli operatori (Ordini Professionali, Professionisti Tecnici ed Amministrativi, Operatori Economici, Pubbliche Amministrazioni).
Benefici
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Introdurre misure di semplificazione ed incentivazione nell’ambito dei processi di riqualificazione, rigenerazione e ricostruzione urbana e territoriale e di offrire strumenti di chiarificazione per tutti gli operatori.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.