Contenuto essenziale
Nelle more della realizzazione dell'impiantistica pubblica, l'art. 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi" prevede, sino al 30 giugno 2020, la possibilità di integrare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti privati di trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani
assicurare una nuova proroga.
Poiché gli impianti pubblici previsti nella pianificazione regionale non sono stati ancora realizzati, al fine fi evitare l'interruzione del servizio, la legge assicura una nuova proroga, al 31 dicembre 2021.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni che non impegnano i fondi previsti nel bilancio regionale.