Legge regionale n. 8 del 30/6/2020
" Proroga termini. Modifiche all’articolo 2-bis della l.r. 18/2013. "

Contenuto essenziale
Nelle more della realizzazione dell'impiantistica pubblica, l'art. 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi" prevede, sino al 30 giugno 2020, la possibilità di integrare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti privati di trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani assicurare una nuova proroga. Poiché gli impianti pubblici previsti nella pianificazione regionale non sono stati ancora realizzati, al fine fi evitare l'interruzione del servizio, la legge assicura una nuova proroga, al 31 dicembre 2021.

Destinatari

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni che non impegnano i fondi previsti nel bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.