Legge regionale n. 7 del 30/6/2020
" Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013. "

Contenuto essenziale
La legge prevede un’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2020, dei termini indicati per l’adeguamento, da parte delle strutture socio-educative per la prima infanzia, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla legge regionale 15/2013. La legge si compone di tre articoli, di seguito descritti: - l’articolo 1 modifica il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che le parole “entro il 30 giugno 2020” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”; - l’articolo 2 prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale; - l’articolo 3, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

Destinatari
  • Le strutture socio-educative per la prima infanzia.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.