Contenuto essenziale
La legge prevede un’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2020, dei termini indicati per l’adeguamento, da parte delle strutture socio-educative per la prima infanzia, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla legge regionale 15/2013.
La legge si compone di tre articoli, di seguito descritti:
- l’articolo 1 modifica il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che le parole “entro il 30 giugno 2020” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”;
- l’articolo 2 prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l’articolo 3, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.
Destinatari
-
Le strutture socio-educative per la prima infanzia.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.