Note
Legge abrogata dalla legge regionale 8 giugno 2020, n. 6.
Contenuto essenziale
La legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ha provveduto a rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in essere e ha introdotto l'indennità differita, il trattamento di reversibilità e l'indennità dì fine mandato per i consiglieri regionali.
Tale legge, all'articolo 16, comma 2, prevede che, in caso di rinuncia all'indennità differita, il consigliere regionale non abbia diritto al trattamento di reversibilità e all'indennità di fine mandato.
L'articolo 7, comma 4, esclude la possibilità di contribuzione volontaria per i consiglieri regionali che, cessati anticipatamente dall'ufficio per annullamento della relativa elezione, abbiano comunque espletato a tutti gli effetti il proprio mandato elettorale fino alla sua cessazione.
L'articolo 12 della proposta di legge adottata in sede di Conferenza Stato -Regioni prevede, invece, che in caso di rinuncia all'indennità differita da parte dei consiglieri regionali non si abbia diritto solo al trattamento di reversibilità e non all'indennità di fine mandato.
La legge in esame, all'articolo 1, modifica gli articoli 16, comma 2, e 7, comma 4, della l.r. 13/2019 per adeguarlo a quanto previsto in sede di Conferenza Stato- Regioni.
L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge modifica norme regionali di carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del Bilancio regionale.