Legge regionale n. 2 del 30/4/2020
" Legge di stabilità regionale 2020. "

Contenuto essenziale
La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Inoltre, preso atto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, e tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo, 2020, n.18, nella legge di stabilità sono state inserite specifiche statuizioni di carattere economico finanziario. Nel dettaglio: l’articolo 1, per attenuare l’impatto economico da Covid 19, sospende i termini del versamento della tassa automobilistica regionale e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione; l’articolo 2 autorizza la Giunta regionale a contrarre, per conto degli enti del SSR, un’anticipazione di liquidità con destinazione vincolata per il pagamento di debiti certi e esigibili, maturati al 31 dicembre 2019; l’articolo 3 autorizza la Giunta regionale a individuare gli interventi da finanziare con gli importi confluiti sul conto corrente bancario aperto dalla Regione per l’emergenza da Covid 19; l’articolo 4 contiene misure di sostengo per fronteggiare l’emergenza da Covid 19; l’articolo 5 autorizza la rinegoziazione di mutui; l’articolo 6 prevede che gli enti beneficiari di contribuzione regionale ai sensi di una serie di leggi regionali e, pertanto, concessionari di contributi con un provvedimento di assegnazione antecedente alla data del 31.12.2018, decadano dal beneficio concesso “qualora alla data del 30 giugno 2020 non abbiano ancora contratto il prestito assistito da contributo con la Cassa Depositi e prestiti” e autorizza la Giunta a rimodulare le economie di spesa derivanti da tale disposizione; l’articolo 7 autorizza la Giunta, in attesa della nuova programmazione del FSC, a rimodulare le risorse non impegnate; l’articolo 8 autorizza nuove spese per il finanziamento di diverse attività di interesse regionale; gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 finanziano alcune attività regionali (trasmissione automatica della certificazione di prestazione energetica, gestione certificazione di sostenibilità, garanzia fideiussoria sul mutuo per la liquidazione del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari, fondi speciali per leggi regionali, finanziamento di leggi regionali); l’articolo 14 specifica che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella medesima, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trovano copertura nelle risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2020-2022.

Fonti di riferimento normativo
Leggi regionali: 24/1987; 13/2004; 3/2005; 13/2005; 1/2006; 7/2006; 9/2006; 15/2008; 19/2009; 47/2011. Leggi: 448/2001; 64/2013; 136/2018; 58/2019. Decreti legislativi: 472/1997; 112/1999; 231/2002; 118/2011. Decreti-legge: 35/2013; 119/2018; 34/2019;18/2020.

Destinatari
  • Enti locali, privati, Giunta regionale

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2020-2022. Le tabelle A, B e C, allegate alla legge, indicano analiticamente le spese autorizzate in relazione alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
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