Legge regionale n. 1 del 30/4/2020
" Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019. "

Note
Il Consiglio dei Ministri con delibera del 25 giugno 2020 ha deciso di impugnare la legge con riferimento all'articolo 9, commi 1,2 e 4.

Contenuto essenziale
La legge, composta da 13 articoli suddivisi in 3 capi, modifica diverse disposizioni normative regionali. Nel dettaglio: CAPO I: l’articolo 1 modifica l’articolo 73 della l.r. 19/2002 in materia urbanistica, spostando al 31 dicembre 2021 il termine ivi previsto per l’adeguamento, da parte dei Comuni, dei sistemi urbanistici vigenti nelle more dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale; l’articolo 2 modifica l’articolo 4 della l.r. 14/2014 in materia di riordino del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, consentendo ai Comuni facenti parte di una ATO di associarsi per garantire una gestione ottimale del servizio; l’articolo 3 interviene sulla l.r. 9/2018, in materia di contrasto al fenomeno ‘ndranghetistico, incrementando da 24 a 48 mesi il termine di adeguamento previsto dall’articolo 16, comma 13, per titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse; l’articolo 4 consente, in ragione dell’emergenza da Covid-19, di sospendere il pagamento dei canoni di locazione previsti dalla l.r. 32/96 per l’occupazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; l’articolo 5 adegua il disposto di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r.9/92, relativo alla partecipazione della Regione al capitale sociale della Società Aeroportuale Calabrese Spa (Sa.Cal), al contenuto della normativa statale; l’articolo 6 integra le previsioni di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010 in materia sportiva, per posticipare, alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di presentazione delle istanze ivi previsto; l’articolo 7 introduce una misura di agevolazione nell’impiego delle risorse regionali destinate al settore zootecnico di cui all’articolo 35, comma 14, della l.r. 9/2007; l’articolo 8, aggiungendo un periodo al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 5/2018, disciplina lla ripartizione dei contributi per la divulgazione dello sviluppo delle imprese artigiane. CAPO II: gli articoli 9 e 10 prevedono la costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini- Pugliese Ciaccio”, mediante integrazione delle due aziende (ospedaliera e ospedaliera universitaria) presenti nella città di Catanzaro e ne disciplinano gli aspetti organizzativi e gestionali; CAPO III: l’articolo 11 disciplina le abrogazioni; l’articolo 12 reca la norma di invarianza finanziaria; l’articolo 13 prevede l’urgenza dell’entrata in vigore.

Destinatari
  • Enti local; titolari di sale gioco e scommesse; locatari di immobili di edilizia residenziale pubblica; associazioni sportive; imprese artigiane; aziende artigiane.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
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