Contenuto essenziale
L'articolo 1 della legge prevede l'introduzione, alla l.r. 14/2014, dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani) che stabilisce che, per l'Ambito territoriale ottimale (ATO) relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito del comune di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.
Si prevede che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge.
Destinatari
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Gli abitanti della Città Metropolitana.
Benefici
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Maggiore organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale