Contenuto essenziale
La legge mira a valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo di suolo.
Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici. Le modifiche all'art. 27 ter della I.r. 19/2002, contenute all'articolo 1, sono motivate dall'esigenza di consentire ad un numero maggiore di piccoli comuni di aderire alla nuova procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, introdotta dalla legge urbanistica regionale.
L'articolo 3, di modifica all'art. 65, consentirà, in linea con la politica di collaborazione e partecipazione del governo regionale, di dare risposta alle numerose istanze provenienti dagli operatori di settore e dagli ordini professionali, volte a porre rimedio alle criticità riscontrate sul territorio negli ultimi anni.
L'articolo 4 interviene a modificare interamente l'art. 73 della LR. 19/2002, introducendo un ulteriore termine di dodici mesi per i comuni, per adempiere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla legge ed al QTRP, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del relativo coordinamento previsto dall'art. 145 del D.Lgs n. 42 del 2004.
Destinatari
Benefici
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valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo di suolo. Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.