Legge regionale n. 4 del 25/1/2019
" Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta. "

Contenuto essenziale
L'obiettivo della legge è quello di tutelare e diversificare le piccole produzioni agricole e locali in analogia a quanto previsto con la legge regionale n.15 del 2009 e con il regolamento regionale n. 8 del 2013 in materia di ittiturismo e pesca turismo nonché di conservare e preservare le tradizioni gastronomiche tipiche dei vari territori. La Regione mira, altresì, a sostenere (non con provvedimenti di carattere economico e finanziario) le piccole realtà produttive locali concorrendo a custodire antiche tradizioni, saperi, sapori e prodotti agricoli locali. La legge opera nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri.

Destinatari
  • Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; b) i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 c.c.; c) gli agricoltori iscritti alla Camera di commercio, industria e artigianato. artigianato;

Benefici
  • La possibilità di crescita economica a piccole aziende calabresi già esistenti consentendogli di lavorare, trasformare, confezionare e vendere i prodotti di esclusiva provenienza aziendale.

Adempimenti
  • Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria, da presentarsi ai competenti uffici dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa o presso gli uffici SUAP del comune ove ha sede operativa l'impresa. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, da effettuare tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio.

Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
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