Contenuto essenziale
La legge promuove l'istituzione dei Distretti Turistici Regionali che rappresentano un'innovazione importante nel quadro della programmazione turistica regionale con l'obbiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica. La legge interviene poi sulla Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) abrogando i Sistemi Turistici Locali e assegnando, nell'ambito del Piano di sviluppo turistico, carattere prioritario agli interventi proposti da Distretti turistici Regionali.
L'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale opera un capovolgimento nel sistema di programmazione che non parte più dalle istituzioni pubbliche (le province negli STL) ma dalle imprese, anzi dalle imprese associate.
Destinatari
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Imprese, associazioni e società turistiche.
Benefici
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La riqualificazione delle aree del distretto e il rilancio dell'offerta turistica.
Adempimenti
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L'istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:
a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese e associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con l'individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti.
b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;
c) indizione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata.
Norma finanziaria
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.