Legge regionale n. 22 del 26/6/2018
" Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria. "

Contenuto essenziale
La legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo nella nostra Regione sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, fornendo una disciplina organica. La legge si sviluppa in 34 articoli suddivisi in 6 Titoli: Titolo 1, Finalità e Definizioni; Titolo 2 , Competenze e Attribuzioni; Titolo 3, Disciplina dell'Attività Funebre; Titolo 4, Disciplina delle Attività Cimiteriali e della Cremazione; Titolo 5, Impianti Cimiteriali per Animali; Titolo 6, Disposizioni di Adeguamento e finali.

Destinatari
  • Imprese funebri; Regione; Comuni; A.S.P.

Benefici
  • La legge assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali. Uniforma le attività pubbliche in materia di principi di evidenza scientifica, di efficienza, economicità, efficacia.

Adempimenti
  • La Giunta regionale definisce i requisiti di cui all'art.3, comma 2. La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori; d’intesa con i Comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, individua i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali; definisce i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi (art. 19). I comuni, sulla base del Piano generale, approvano i piani regolatori cimiteriali e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione (artt. 19 e 21). La Regione comunica ai Comuni l'approvazione della legge, per definire le linee di indirizzo cui essi si devono attenere per il recepimento delle sue disposizioni. Con regolamento regionale sono definite le norme di attuazione di competenza regionale e comunale (art. 32)

Norma finanziaria
Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
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