Contenuto essenziale
La legge modifica l'articolo 2 della legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale di nomina per gli organi di prima costituzione.
Destinatari
Benefici
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Sono quelli di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina del Presidente del Consiglio regionale per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive o quelle successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.