Legge regionale n. 18 del 22/6/2018
" Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale). "

Contenuto essenziale
La legge modifica l'articolo 2 della legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale di nomina per gli organi di prima costituzione.

Destinatari
  • Organi consiliari.

Benefici
  • Sono quelli di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina del Presidente del Consiglio regionale per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive o quelle successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.