Legge regionale n. 8 del 26/4/2018
" Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità. "

Contenuto essenziale
La legge intende disciplinare in modo organico la materia delle relazioni tra la regione , i calabresi nel modo e le loro comunità. A questo scopo viene abrogata la legge regionale n.54 del 2012. La legge si articola in 5 Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni generali. Il Titolo II disciplina interventi e provvidenze a favore dei soggetti individuati dall'art.3. Si prevedono provvidenze socio-assistenziali(art.4), assegni e borse di studio(art.5), attività culturali e promozionali(art.6), turismo e investimenti produttivi(art.7),informazione (art.8). Viene istituita la giornata dell'accoglienza(art.9), mentre con l'art.10 viene prescritta la figura onorifica dell'ambasciatore dei calabresi nel mondo. Il Titolo III concerne le associazioni dei calabresi nel mondo, di cui è istituito un registro. Nel Titolo IV viene prevista e disciplinata la Consulta regionale dei calabresi nel mondo, quale organo consultivo e propositivo, nonché il suo comitato direttivo. Il Titolo V riguarda le disposizioni finali. Si prevede un piano annuale degli investimenti.

Destinatari
  • 1) I calabresi nel mondo di cui all'art. 3: a)i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, che si trovano stabilmente all’estero o in altre regioni d’Italia; b) i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo di permanenza all’estero o in altre regioni d’Italia non inferiore a cinque anni consecutivi,definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati nella Regione da non più di due anni. 2) Le comunità dei calabresi nel mondo.

Benefici
  • Ai calabresi nel mondo che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse le seguenti provvidenze: concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro; concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all’estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.

Adempimenti
  • Il Comitato della Consulta approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano per la realizzazione degli interventi previsti nella legge da realizzarsi nell'anno successivo.

Norma finanziaria
Gli oneri di spesa vengono determinati nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna delle annualità 2018 - 2020.

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