Legge regionale n. 3 del 6/2/2018
" Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione. "

Contenuto essenziale
La legge detta norme per la concessione di contributi finalizzati all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione, stabilendo i criteri di preferenza che dovranno essere adottati per la valutazione delle domande e nell'ambito di questi criteri si è data attenzione all'aspetto numerico degli arrivi, ma anche all'aspetto qualitativo relativamente alla destagionalizzazione del programma di viaggio; all'incremento dei flussi provenienti dall'estero che ad oggi risultano minoritari rispetto a quelli nazionali; alla preferenza ai programmi pluriennali. Altro aspetto importante è l'informatizzazione del procedimento introdotta al fine di semplificare le procedure e di renderle più accessibili ai potenziali beneficiari esteri. L'articolo 1 indica le finalità della legge; L'articolo 2 individua i potenziali beneficiari dei contributi; L'articolo 3 indica le tipologie di spese ammissibili e i requisiti minimi dei programmi di viaggio; L'articolo 4 indica l'intensità di aiuto concedibile per i programmi di viaggio regionali e per quelli interregionali differenziati per stagione. L'articolo 5 stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di richiesta contributo. L'articolo 6 stabilisce i criteri per la valutazione delle istanze ai fini della concessione del contributo. L'articolo 7 stabilisce i termini e la documentazione da esibire a titolo di rendiconto del contributo concesso. L'articolo 8 prevede che la Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo. L'articolo 8 prevede che la Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo. All'articolo 9, per una maggiore semplificazione amministrativa, si stabilisce che tutte le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, dovranno essere rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. L'articolo 10 indica la copertura finanziaria. L'articolo 11 abroga la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6. L'articolo 12 fissa i termini di entrata in vigore.

Destinatari
  • Sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Benefici
  • Incentivazione del turismo nel territorio regionale attraverso lo stimolo dell'offerta soprattutto nei mesi non estivi.

Adempimenti
  • Attivazione di un'apposita piattaforma telematica per la gestione dei procedimenti amministrativi.

Norma finanziaria
L'onere derivante dalla legge è determinato, per il triennio 2018-2020, in 1 milione e 500.000 euro annui.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
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