Legge regionale n. 1 del 29/1/2018
" Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. "

Contenuto essenziale
La legge istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La figura del Garante, risulta essere quella di un riferimento diretto -senza sovrapposizione o supplenza all'autorità giurisdizionale -per tutti coloro che si trovano privati, per ragioni di giustizia, della libertà personale. Quindi, figura di mediazione, dotata di autorevolezza istituzionale, autonoma sia rispetto all'amministrazione penitenziaria, sia rispetto all'amministrazione giudiziaria, indipendente, in grado di intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta, per migliorare le condizioni detentive e per consentire, all'interno delle stesse strutture, l'esercizio dei diritti essenziali di tali persone e di favorirne il reinserimento nella società. Allo stesso tempo, il Garante deve svolgere un ruolo di promozione, di stimolo e di diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti delle persone che si trovano in stato detentivo o comunque limitativo della libertà personale. Viene attribuita al Garante anche una funzione propulsiva riguardo alla eventuale istituzione da parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, di una Commissione Consiliare. Il Garante, tra l'altro (art. 7): a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione,alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e reintegrazione sociale con inserimento nel mondo del lavoro; b)propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta; d) riceve dai detenuti istanze o reclami orali o scritti, e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia, che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti; e)ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali. Inoltre, il Garante può stipulare protocolli d'intesa con la Regione e le amministrazioni statali competenti, con l'amministrazione penitenziaria nonché con associazioni, professionali e non, che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso, senza autorizzazione alcuna, alle strutture in cui si trovano le persone detenute e coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, indicate al comma 2 dell'art. 2.

Fonti di riferimento normativo
Artt. 2,3,4,27,32 Costituzione; Art. 2 Statuto regionale; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite(OPCAT).

Destinatari
  • Le persone detenute o sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Benefici
  • Migliorare le condizioni detentive, consentendo all'interno delle stesse strutture , l'esercizio dei diritti essenziali delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Adempimenti
  • Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale; Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d’atto.

Norma finanziaria
La legge prevede un impegno di spesa annuale di 35.564 euro.

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