Contenuto essenziale
La presente legge aggiorna la disciplina regionale prevista dalla legge regionale n. 51 del 2012 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, adeguandola alle modifiche intervenute nella normativa statale, in particolare al decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’intervento normativo disciplina le somme derivanti dalle sanzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La legge dispone che tali risorse siano annualmente iscritte nel bilancio regionale, mediante un apposito capitolo di entrata e, per un importo corrispondente, in un capitolo di spesa. Le somme sono quindi integralmente ripartite tra le Aziende sanitarie provinciali (ASP), secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.
Le risorse sono destinate in particolare a potenziare le attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP.
La legge precisa inoltre che le prestazioni aggiuntive del personale devono essere regolate esclusivamente dalla normativa statale e dai contratti collettivi nazionali applicabili. Eventuali economie di gestione possono essere riutilizzate soltanto per le finalità consentite dalla normativa statale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6-quater, del d.lgs. 81/2008.
Viene infine abrogato l'articolo 6 della precedente legge regionale n. 51/2012, mentre viene confermato il principio di invarianza finanziaria: l'applicazione della nuova legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
In sostanza, la legge n. 28/2026 non introduce una nuova disciplina generale sulla sicurezza sul lavoro, ma adegua e riorganizza le regole regionali sulla gestione e sull'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni, destinandole principalmente al potenziamento dei servizi delle ASP che svolgono attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa statale.
Destinatari
Benefici
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L’intervento contribuisce a rafforzare il sistema sanitario regionale, potenziando le attività di prevenzione e favorendo una maggiore efficacia nel contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.
Adempimenti
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L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.