Contenuto essenziale
La presente legge detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dagli impegni assunti dalla Regione Calabria nei confronti del Governo.
Gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge intervengono sulle leggi regionali n. 26, n. 27 e n. 28 del 2025, istitutive di riserve naturali regionali, al fine di esplicitare il rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’articolo 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), rafforzare il coordinamento con la normativa statale di principio in materia di aree protette e recepire le osservazioni formulate dal Governo in sede di interlocuzione istituzionale, anche al fine di prevenire possibili profili di illegittimità costituzionale connessi alla violazione delle competenze statali e del principio di leale collaborazione.
L’articolo 4 interviene sulla legge regionale n. 32 del 2025, introducendo un adeguamento terminologico mediante la sostituzione dell’espressione ‘diversa abilità’ con il termine ‘disabilità’, in conformità al linguaggio normativo vigente e ai principi di non discriminazione.
Il medesimo intervento precisa che le politiche regionali in materia di prevenzione degli abusi sui minori sono esercitate nel rispetto e in coerenza con il quadro normativo statale di riferimento, al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze con le competenze riservate allo Stato.
L’articolo 5 modifica la legge regionale n. 33 del 2025 introducendo una disposizione volta a garantire il rispetto della disciplina statale in materia di vincoli di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’articolo 6 modifica la legge regionale 30 giugno 2025, n. 34, recante disposizioni in materia di contrasto alla violenza di genere, introducendo aggiornamenti terminologici — mediante la sostituzione dell’espressione “donne disabili” con “donne con disabilità” — nonché abrogazioni, con la soppressione del comma 6 dell’articolo 7 e del comma 5 dell’articolo 8. L’articolo reca, inoltre, modifiche di natura contabile, prevedendo che, a decorrere dal 2025, le risorse non spese al termine dell’esercizio non confluiscano nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera, nel rispetto della normativa statale in materia di vincoli di bilancio.
L’articolo 7 modifica la legge regionale n. 48 del 2019 eliminando, tra i requisiti ostativi previsti per l’esercizio di attività in materia funeraria, il riferimento alla condanna a seguito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
L’articolo 8 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 25 del 2025 al fine di ricondurre l’intervento regionale nell’alveo delle competenze regionali, chiarendo che la Regione non istituisce direttamente le Unità di pedagogia scolastica nelle scuole, ma ne promuove l’attivazione sulla base di protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.
Nel complesso, le modifiche mirano a prevenire interferenze con la competenza statale in materia di istruzione e a rafforzare la legittimità costituzionale della disciplina.
L’articolo 9 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, disciplinando la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall’attuazione delle norme introdotte, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa contabile vigente.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
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L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.