Contenuto essenziale
La presente legge disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione regionale, promuovendone un utilizzo responsabile, sicuro e conforme alla normativa europea e nazionale vigente. La Regione Calabria incentiva l’adozione dell’IA al fine di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi resi ai cittadini, garantendo la tutela dei diritti fondamentali della persona, la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e un’adeguata supervisione umana.
Inoltre la Regione riconosce il ruolo strategico dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo economico e ne sostiene una programmazione coordinata a livello regionale, nel rispetto dei principi etici e delle normative in materia di diritti digitali e sicurezza.
Il Consiglio regionale esercita funzioni di monitoraggio sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti nella diffusione di sistemi di IA affidabili e nel contrasto a quelli ad alto rischio. A tal fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale iniziale e, successivamente, con cadenza biennale, contenente informazioni sugli interventi realizzati, sulle risorse eventualmente stanziate e sulla loro distribuzione territoriale, nonché sui punti di forza e di criticità emersi.
Promuove altresì, l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale affidabili e orientati alla prevenzione dei rischi, finalizzati a incrementare l’efficienza e l’efficacia dei processi amministrativi e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, nel rispetto del principio di buon andamento dell’amministrazione.
A tal fine, è istituito il Registro regionale dell’intelligenza artificiale, volto a censire, su base volontaria e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, i soggetti operanti nello sviluppo di sistemi di IA, disciplinandone le modalità di iscrizione, aggiornamento e gestione.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
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Art. 5, comma 1
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, adotta il regolamento per censire, su base volontaria, i soggetti la cui attività principale è costituita dallo sviluppo di sistemi di IA, per definire l’istituzione del Registro regionale IA nonché le modalità di iscrizione, aggiornamento e gestione dello stesso.
Norma finanziaria
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.