Contenuto essenziale
La presente legge introduce modifiche allo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 25 novembre 2004, n. 25.
In particolare, l’intervento normativo si articola su due profili.
Il primo riguarda la modifica dell’articolo 35 dello Statuto, mediante l’eliminazione del limite numerico fisso degli assessori, attualmente stabilito nella misura “non superiore a sette”. La disposizione prevede che il numero massimo degli assessori sia determinato in conformità alla legislazione statale vigente, al fine di assicurare la coerenza dello Statuto regionale con l’ordinamento nazionale.
Il secondo intervento introduce nello Statuto l’articolo 34-bis, istitutivo della figura dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari, con funzioni di supporto allo svolgimento del mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta regionale senza diritto di voto e sono soggetti alle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. Una successiva legge regionale disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
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L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.