Contenuto essenziale
La presente legge disciplina, in via straordinaria e temporanea, la possibilità per le aziende del Servizio sanitario regionale della Calabria di avvalersi di medici collocati in quiescenza, mediante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche nella forma di contratti libero-professionali, per lo svolgimento di attività cliniche, assistenziali, di emergenza-urgenza, di continuità assistenziale e di supporto ai servizi territoriali, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di idoneità, sicurezza e responsabilità professionale.
Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di monitoraggio, le aziende del Servizio sanitario regionale trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull’attuazione della presente legge, contenente l’indicazione del numero e della durata degli incarichi conferiti, delle aree di attività interessate, dell’impatto sulla continuità dei servizi e delle eventuali criticità riscontrate. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.
Destinatari
-
Le aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) della Calabria e medici collocati in quiescenza.
Benefici
Adempimenti
-
Art. 6, comma 2
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.
Norma finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse necessarie saranno reperite all’interno dei bilanci già stanziati delle aziende del SSR.