Proposta di legge statutaria n. 9/9^

Relazione

 

La presente proposta di revisione statutaria raccoglie le diverse esigenze di modifica delle norme statutarie avvertite nel corso di questa legislatura.

Il particolare momento storico che il nostro Paese sta vivendo impone la necessità di dare un forte segnale ai cittadini, anche sul piano della riduzione dei costi della politica regionale.

In particolare, con l'approvazione della mozione n. 25 del 19 settembre 2011, è emersa l'esigenza di modificare le norme statutarie relative al numero dei componenti del Consiglio regionale e al numero dei componenti della Giunta regionale. La proposta, inoltre, mira a promuovere la qualità, la chiarezza e l'organicità degli atti normativi regionali.

La proposta consta di 5 articoli.

L'articolo 1, modificando il comma i dell'articolo 15 dello Statuto, riduce il numero dei consiglieri regionali da 50 a 40.

La sostituzione della parola "tre" con la parola "cinque" all'articolo 27 dello Statuto, operata dall'articolo 2 della presente proposta, mira ad innalzare il numero minimo dei consiglieri per ogni gruppo rappresentato in Consiglio, con importanti risparmi economici.

La riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale è prodotta dalla sostituzione del comma 3 dell'articolo 35 dello Statuto ad opera dall'articolo 3 della corrente proposta di legge.

L'articolo 4, aggiungendo l'articolo 38 bis (composto da due commi) al Titolo V dello Statuto, introduce il principio della qualità della normazione al quale devono essere informati tutti gli atti normativi della Regione Calabria. Il primo comma specifica i principi che sovraintendono alla promozione della qualità della normazione regionale. Il secondo comma, invece, produce un rinvio della norma statutaria alla legge a al regolamento del Consiglio per la specifica disciplina degli istituti e delle tecniche utili al miglioramento della qualità della normazione. Rinvio quest'ultimo necessario, per fare ordine nel sistema delle fonti regionali chiamate a disciplinare una serie di strumenti e di procedure che coinvolgono, in tutte le loro fasi, i procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Infine l'articolo 5 contiene le norme .'transitorie. Esso consta di 2 commi, il primo differisce l'entrata in vigore delle disposizioni inerenti la riduzione dei componenti del Consigli regionale e della Giunta. Il comma 2, invece, introduce sin da subito principio della qualità della normazione.

  

Art. 1

(Riduzione del numero dei Consiglieri e introduzione del limite dei mandati elettorali —Modifica ed integrazione all'articolo 15)

 

1.  Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della Regione Calabria) le parole "50 membri" sono sostituite dalle seguenti "40 membri".

 

Art. 2

(Aumento limite minimo dei consiglieri per la costituzione dei gruppi consiliari -Modifica al comma 1 dell'articolo 27)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 la parola

"tre" è sostituita dalla parola "cinque".

 

Art. 3

(Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale — Sostituzione del comma 3 dell'articolo 35)

 

1.  Il comma 3 dell'articolo 35, della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è sostituito dal seguente:

`La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore ad otto".

 

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 38 bis)

 

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è inserito nel Titolo V, l'articolo seguente:

"Art. 38 bis

(Qualità della normazione)

 

1. La Regione Calabria persegue gli obiettivi della qualità, della chiarezza e dell'organicità della normazione.

2. Le commissioni consiliari promuovono la valutazione degli effetti della normativa su coloro che ne sono destinatari, con le modalità previste dalla legge regionale e dal Regolamento interno del Consiglio.".

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1. Gli articoli 1, 2 e 3 producono i loro effetti a decorrere dalla decima legislatura.

2. L'articolo 4 produce i suoi effetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.