Proposta di legge statutaria n. 7/9^

Art. 1

(Modifica dell'art. 26)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della li. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.".

 

Art. 2

(Commissioni permanenti)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"l. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.".

 

Art. 3

(Modifiche dell'art. 35)

 

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della 1.r. 25/2004, le parole "a quattro unità" sono sostituite dalle parole "a due unità.".

2. Il comma 10 dell'articolo 35 della 1s. 25/2004 è abrogato.

 

Art. 4

(Differimento dell'efficacia della legge)

 

1. Gli articoli 1 e 2 producono i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale.

2. L'articolo 3 produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.