Proposta di legge statutaria n. 5/9^

RELAZIONE

 

Il particolare momento storico che il nostro Paese sta attraversando impone un'analisi diretta ed immediate del tema della riduzione dei costi della politica regionale, stante l'oramai consolidato gap economico che separa il Mezzogiorno dalle aree più floride del resto d'Italia.

Il legislatore costituzionale ha volutamente rimesso alla libera autonomia delle singole Regioni di potere determinare, tramite i rispettivi Statuti, il numero dei consiglieri della Assemblea regionale e del numero minimo richiesto per la composizione dei gruppi consiliari.

La norma di riferimento è dunque, l'articolo 27 del nostro Statuto che prevede, al suo comma 1, quale numero minimo, appunto, per la costituzione del gruppo consiliare, almeno tre consiglieri, secondo le norme fissate dal regolamento interno del Consiglio (art. 13-14).

L'esperienza insegna, tuttavia, come i partiti, proprio al fine di aggirare lo sbarramento del 4% (art. 27, comma 2), si alleino in vista della tornata elettorale, per poi rivendicare la propria autonomia all'interno dei Consigli regionali.

Tale sistema, non può non avere le relative ripercussioni nella fase di formazione dei gruppi consiliari.

Difatti, nonostante l'adozione di sistemi elettorali regionali, basati su coalizioni concorrenti, nei Consigli regionali, si è, invece, arrivati ad un consistente aumento dei gruppi consiliari, e conseguentemente, all'appesantimento dell'attività assembleare, all'incremento delle cariche rappresentative e dei costi connessi di funzionamento.

Tale stato di cose, proprio per le ragioni indicate in premessa, richiede interventi puntuali da parte del Legislatore calabrese, che non può sottacere la particolare gravità dell'attuale momento storico che stiamo vivendo.

In tale contesto, pertanto, si colloca la presente proposta di legge statutaria, che, composta di un unico articolo, mira appunto ad innalzare il numero minimo dei consiglieri per ogni gruppo rappresentato in Consiglio, coni prevedibili effetti, a cascata, che tale misura andrà a comportare in termini economici e di credibilità dello stesso sistema politico innanzi all'elettorato locale.

 

Art. 1

(Composizione gruppi)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 27 dello Statuto regionale la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.