Proposta di legge statutaria n. 13/9^

Relazione

 

La presente proposta di legge con l'articolo n. 1 ha l'obiettivo di adeguare la normativa regionale e lo Statuto della Regione Calabria al Decreto Legge n°138 del 13 agosto 2011 e convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 stabilisce che il numero massimo dei consiglieri regionali, per le regioni fino a due milioni di abitanti, sia uguale o inferiore a 30 atteso che l'ultimo censimento Istat ha certificato che in Calabria la popolazione residente è meno di 2 milioni di abitanti.

Inoltre, con l'articolo n°2 tale proposta modifica l'articolo 35 dello Statuto che allinea il numero degli assessori ad un quinto dei componenti del Consiglio così come prevede il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge porta il numero dei componenti della giunta a 6, di cui solo due al massimo esterni, oltre poi il vicepresidente e presidente della Giunta Regionale.

Inoltre con l'articolo 3 si introduce l'incompatibilità tra consigliere regionale e assessore regionale secondo la netta separazione tra le funzioni del consiglio e della giunta regionale e l'introduzione del consigliere regionale supplente per garantire al consiglio regionale il corretto funzionamento delle commissioni consiliari e nello stesso tempo garantire alla coalizione vincente la maggioranza in Consiglio Regionale. Infatti stante l'attuale legge elettorale con il premio di maggioranza al 55%, alla coalizione vincente viene vengono assegnati 17 seggi e alle minoranze 13. Lo Statuto, per la netta separazione tra consiglio e giunta, vieta la presenza di assessori nelle commissioni come componente delle stesse, ciò comporta che la maggioranza non avrebbe più un numero congruo di consiglieri per garantire il corretto funzionamento delle commissioni consiliari.

Inoltre, si propone la riduzione delle commissioni consiliari permanenti da sei a quattro, da attuare, però, conseguenzialmente con modifica del relativo regolamento.

 

Art. 1

 

L'art. 15 della Legge Regionale n.25/2004 è così modificato: "il Consiglio è composto da 30 membri,...".

 

Art. 2

 

Il comma 3 dell'art. 35 della Legge Regionale n.25/2004 è così modificato:

"La Giunta Regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non superiore a sei".

 

Art. 3

 

Dopo comma tre viene inserito il comma 3 bis:

"La nomina ad Assessore di componenti del consiglio regionale comporta la sospensione di diritto del consigliere e la nomina di un supplente secondo la disposizioni della legge elettorale"

 

Art. 4

(Differimento dell'efficacia della legge)

 

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.