Proposta di legge statutaria n. 10/9^

RELAZIONE

 

Il presente progetto di modifica dello Statuto punta alla riduzione del numero dei componenti sia del Consiglio che della Giunta regionale in linea con quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

La proposta così com’è formulata, prevedendo la riduzione del numero dei componenti, consentirà a regime di realizzare un notevole risparmio in merito alle risorse necessarie per il funzionamento degli stessi organismi.

La proposta si compone di tre articoli.

L’articolo 1, modificando il comma 1, dell’articolo 15 dello Statuto, riduce il numero dei componenti del Consiglio regionale da 50 a 40. Tale riduzione è in linea con quanto previsto dal comma 1, lett. a), del D.L. 138/2011, laddove è previsto che per le regioni con popolazione inferiore a 4 milioni di abitanti e superiore a 2 milioni di abitanti il numero dei consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 40.

L’articolo 2, sostituendo il comma 3 dell’articolo 35, allinea il numero degli assessori al dettato della lettera b), comma 1 dell’articolo 14, del precitato decreto legge. Attualmente, tale numero non deve essere superiore a undici, compreso il Vice Presidente. Con tale proposta gli assessori, compreso il Vice Presidente, non potranno essere superiori ad un quinto dei componenti del Consiglio.

L’articolo 3 differisce alla decima legislatura l’efficacia di tale riduzione.

 

Art. 1

(Modifica dell'articolo15)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) il numero “50” è sostituito dal seguente: “40”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 35)

 

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente”.

 

Art. 3

(Differimento dell'efficacia della legge)

 

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.