Proposta di legge statutaria n. 10/8^

 

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA




Testo approvato nelle sedute del 21 e 24 luglio 2009 dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dalla 5^ Commissione “Riforme”.



Articolo 1
(Modifiche ed integrazione dell’articolo 2)

1. All’articolo 2 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo la lettera d, è inserita la seguente:
«d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata;»
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale;»
c) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale;»

Articolo 2
(Integrazione dell’articolo 15)

1. All’articolo 15 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo le parole “50 membri” sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per assicurare la formazione di maggioranze stabili.».

Articolo 3
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 35)

1. All’articolo 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma n. 4, la frase: “Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità” è sostituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità».
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale».
c) Al termine dell’articolo è aggiunto il seguente comma:
«10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.»

Articolo 4
(Integrazione dell’articolo 46)

1. All’articolo 46 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.»

Articolo 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7 e 56 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.