Proposta di legge statutaria n. 1/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Le modifiche proposte intendono agire sulle attuali previsioni statutarie in ordine alla organizzazione della Giunta regionale che, nel limitare le funzioni dallo stesso Statuto attribuite al Presidente eletto direttamente dai cittadini, impongono la scelta dei Componenti dell’organo esecutivo, limitando a tre il numero degli Assessori “esterni”.

Le stesse modifiche introducono la figura del “Consigliere delegato”, cui il Presidente potrà attribuire specifici compiti, nella consapevolezza che il numero dei componenti della Giunta (fissato attualmente in sei) potrà essere insufficiente per seguire con maggiore incisività materie di particolare interesse, sia pure per tempo limitato.

Detta figura non comporterà alcuna spesa aggiuntiva, essendo espressamente previsto che l’esercizio delle delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di strutture speciali di collaborazione.

Il Consigliere delegato potrà partecipare alle sedute di Giunta, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate, ma senza diritto di voto.

Viene abrogata, infine, la previsione sul “Consigliere supplente”, peraltro oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte Costituzionale, che – secondo l’attuale formulazione – prende il posto del Consigliere nominato Assessore.

 

Art. 1

(Integrazione all’articolo 33)

 

1. All’articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: “8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti  alle attività delegate. L’esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.”.

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 35)

 

1. All’articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.”;

b) il comma 4 ter è abrogato;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: “9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell’art. 33, comma 8 bis.”.