Proposta di legge n. 138/9^

RELAZIONE

 

Negli ultimi anni le famiglie povere in Italia continuano inarrestabilmente a crescere, hanno calcolato (dati: Banca d'Italia) che nei due anni comprensivi tra il 2006 e il 2008, il reddito medio delle famiglie è diminuito del 4%.

Se si calcola che il periodo preso in esame era quello in cui la crisi economica si era fatta meno sentire, si può immaginare quanto questo dato, purtroppo, sia destinato ancora a peggiorare quando sarà calcolato nel biennio 2008-2010.

I lavoratori che hanno pagato questa diminuzione sono stati quelli non dipendenti, partita Iva e autonomi. E, analizzando maggiormente i dati si nota che la famiglia più povera è quella giovane, con i componenti al di sotto dei 55 anni e quella anziana: il 19,6%. Le più colpite sono le famiglie con 3 o più figli a carico di età inferiore ai 18 anni che salgono al 27,2% e nel Mezzogiorno esse arrivano al 38,8%.

Cresce, quindi la povertà relativa per le famiglie più ampie, quelle con quattro componenti passano nell'area della povertà dal 14,2 al 16,7%, le famiglie con 5 componenti passano dal 22,4 al 25,9%. Le coppie con due figli dal 14,9 al 16,2%; queste coppie con figli minori dal 15,5% al 17,8%. Le famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione passano dal 23,7 del 2007 al 31% del 2008.

Le famiglie con povertà assoluta rappresentano in Italia il 4,6% delle famiglie italiane. Tale media sale per le famiglie più ampie: 9,4% con almeno 5 persone; 11% con almeno 5 persone a carico; 5,7% capofamiglia un operaio; 14,5% capofamiglia disoccupato; 19,9% quando non sono presenti né occupati né ritirati dal lavoro.

Se poi si passa ad analizza le situazioni di povertà nelle varie regioni si nota che il differenziale nei tassi di povertà relativa del Sud e quelli del resto del Paese costituisce l'aspetto più evidente del "modello di povertà italiano".

L'incidenza della povertà, misurata secondo l'indicatore nazionale, nel Meridione e nelle Isole (22%) è doppia rispetto alla media e di quasi cinque volte superiore a quella registrata nelle regioni del Nord (4,7% in Lombardia,5,0% in Veneto, 3,9% in Emilia Romagna, contro il 23,0% della Basilicata, il 27,8% della Calabria, il 28,9% della Sicilia).

Una distanza confermata dalla misurazione e comparazione entro un quadro europeo. Applicando l'indicatore europeo EU-Silc con soglia nazionale all'area milanese e alla Sicilia, si otterrebbe un livello di incidenza della povertà relativa del 7,3% nella prima (ampiamente al di sotto della media europea, sia UE-25 che UE-15) e del 46,6% nella seconda: una differenza di quasi sette volte. La forbice si allargherebbe ulteriormente se si utilizzasse una linea di povertà europea unica misurata sulla media dei redditi UE-12.

Si tratta di un divario che non ha corrispondenti in Europa, neppure nei Paesi caratterizzati da significative "fratture" territoriali, come il Belgio, la Spagna o la Germania.

Dopo questa approfondita analisi sui disagi economici delle famiglie italiane e in special modo delle famiglie del Sud d'Italia, è necessario avviare un processo legislativo che porti verso delle agevolazioni a favore delle famiglie applicando il c.d. "quoziente familiare". Infatti, il quoziente familiare nella nostra Regione è stato introdotto con la legge regionale n. di12004 su: Politiche regionali per la famiglia, all'art. 4 comma 7 in cui venivano individuati i criteri, a favore di percettori di agevolazioni per famiglie in stato di bisogno economico e che sono:

a) reddito complessivo;

b) numero dei componenti della famiglia;

c) presenza del nucleo familiare di:

-soggetti portatori di handicap;

- anziano convivente, non autosufficiente;

- soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.

 

Il presente progetto di legge definisce il meccanismo di applicazione e gli ambiti d'intervento per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie applicate dagli Enti a favore delle famiglie che hanno determinati requisiti partendo dall'indicatore familiare ISEE, un indice del costo della vita utilizzato per stimare la condizione socio economica della famiglia tenendo presente il "peso" dei componenti il nucleo familiare.

 

Il progetto di legge consta di sei articoli ed è così composto:

 

art. 1 Obiettivi

art. 2 Quoziente Familiare Calabria (QFC)

art. 3 Beneficiari e parametri economici e numerici

art. 4 Agevolazioni tariffarie sui servizi erogati

art. 5 Norma finanziaria

art. 6 Entrata in vigore e dichiarazione d'urgenza

 

Relazione economica — finanziaria

 

           L'art. 1 della presente legge istituisce il fondo regionale per il quoziente familiare attraverso il quale verranno finanziati gli enti pubblici e privati che concederanno agevolazioni per servizi erogati nel territorio regionale tenendo conto delle situazioni sociali ed economiche dei componenti delle famiglie. Tale fondo verrà impinguato prelevando i fondi dai seguenti UPB: 4.2.02.01 (Interventi per il diritto allo studio per l'istruzione pre-scolastica, dell'obbligo e secondaria superiore), 4.8.02.01 (Istruzione), 5.2.02.01 (Promozione dello sport e del tempo libero) e 6.2.01.05 (Interventi di finanza etica e di sostegno alle famiglie).

 

ART. 1— Obiettivi

 

           1. La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 2 lett. a), b) e e) dello Statuto e dell'art. 4 della L.R. n. 1/2004, promuove e attua politiche sociali a favore delle famiglie.

           2. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati al precedente comma, la Regione istituisce un fondo regionale per il quoziente familiare, attraverso il quale verranno finanziati gli Enti pubblici e privati che concederanno prestazioni sociali agevolate per servizi erogati nel territorio regionale, tenendo conto delle situazioni sociali ed economiche dei componenti delle famiglie secondo l'ordine di priorità stabilito all'art. 4, comma 7 della L.R. n. 1/2004.

 

ART. 2 — Quoziente Familiare Calabria (QFC)

 

           1. Le prestazioni sociali agevolate, cioè gli aiuti economici e i servizi sociali di assistenza che spettano ai cittadini che ne hanno diritto sulla base della condizione economica e sociale, sono determinate ed erogate nel territorio regionale sulla base del Quoziente Familiare Calabria (QFC).

           2. Il QFC è uno strumento giuridico programmatico, che consente di migliorare i sistemi tariffari di competenza degli Enti con modalità a misura di famiglia.

           3. Il QFC è determinato dall'indicatore che consente di definire un ulteriore e più favorevole trattamento per le famiglie aggiungendo la propria operatività dopo l'applicazione dell'ISEE. Il quoziente determinato per ogni singolo nucleo familiare è definito da una formula matematica che stabilisce il quantum dell'ulteriore agevolazione dopo l'applicazione dell'ISEE.

           4. I parametri del QFC sono determinati sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4, comma 7 della L.R. n. 1/2004 e produce i suoi effetti aggiuntivi solo nei riguardi dei cittadini che rientrano nei suddetti criteri.

           5. La Giunta Regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione per l'applicazione del QFC a servizi, interventi e tariffe, che ciascun Ente può attivare e applicare con propria delibera di Giunta definendone autonomamente i servizi e i tempi di avvio e di durata delle prestazioni agevolative.

 

 

ART. 3 — Beneficiari e parametri economici e numerici

 

           1. I beneficiari della presente legge sono i nuclei familiari per i quali è prevista l'applicazione del parametro economico individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al D.Lgs n. 109/1998 s.m.i. a cui viene aggiunto un ulteriore valore percentuale che rappresenta l'agevolazione da applicare alla tariffa il c.d. parametro numerico derivante dal calcolo matematico per singolo nucleo familiare secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

 

ART. 4 — Agevolazioni tariffarie sui servizi erogati

 

1.Agli Enti che applicano il QFC per la concessione di servizi agevolati erogati nel territorio regionale, la Regione concede contributi nei seguenti casi:

 

a) assistenza familiare con sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali;

b) accesso al diritto agli studi primari, superiori e universitari;

c) aiuti a soggetti portatori di handicap, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4 L.R. n. 1/2004;

d) accesso a strutture per lo svolgimento di attività culturali e sportive;

e) trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare per soggetti diversamente abili;

f) accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia e dell'infanzia;

g) accesso ai servizi di refezione scolastica;

h) tassa rifiuti.

 

ART. 5 — Norma finanziaria

 

1.Per l'attuazione del regime di aiuti a favore degli enti per la concessione di agevolazioni per servizi a favore delle famiglie erogati nel territorio regionale attraverso la creazione di un fondo regionale per il quoziente familiare Calabria si fa fronte con gli stanziamenti nell'ambito degli UPB 4.2.02.01, 4.8.02.01, 5.2.02.01, 6.2.01.05 alla cui copertura sí provvede annualmente con legge di bilancio.

 

ART. 6 — Entrata in vigore e dichiarazione d'urgenza

 

1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel BURC.