Proposta di legge n. 91/9^

RELAZIONE

Con la presente legge si intende promuovere e disciplinare il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente attenzione per le politiche per l'infanzia da parte dell'opinione pubblica, dei mass-media, degli esperti e degli studiosi delle politiche sociali e conseguentemente un maggiore interesse da parte delle amministrazioni pubbliche e della politica in genere.
L'attenzione per questo tema è riconducibile alle trasformazioni socio-economiche e culturali alle quali stiamo assistendo, in particolare al maggiore impegno delle donne nel mercato del lavoro, al diffondersi di diverse configurazioni familiari e alla conseguente necessità di esternalizzare servizi di cura prima gestiti all'interno della famiglia, ma anche ad un crescente consenso intorno all'idea che sia positivo per i bambini iniziare a frequentare strutture collettive già prima della scuola d'infanzia.
Nella Regione Calabria, l'ultima e anche unica legge che regolamenta l'istituzione dei servizi per l'infanzia è la legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 (Disciplina degli asili nidi), che risulta ormai obsoleta e non rispondente alle esigenze di una società moderna. Nasce così la necessità di regolamentare e disciplinare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia secondo il principio di un'offerta diversificata di servizi e di soggetti erogatori , che tende al miglioramento continuo in un quadro di regole di raccordo pubblico/privato per la gestione.
In particolare, l'iniziativa è frutto di una proficua concertazione con la Federazione delle Scuole Materne (FISM), il cui ruolo è cresciuto enormemente in questi anni, nonostante il modesto apporto delle istituzioni pubbliche.
Questa proposta disciplina un sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia realizzato secondo principi innovativi che consentano di raggiunge l'obiettivo di una più proficua sinergia tra il settore pubblico e il settore privato, oggi più che mai necessario.
Infatti, coerentemente con quanto promosso in tema di moderne linee di intervento nel sociale dalla Legge Regionale 5 dicembre 2003 numero 23, il principale ruolo attivatore di servizi è svolto da attori non istituzionali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, soggetti privati, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e organizzazioni di volontariato, quasi sempre in stretta sinergia con soggetti pubblici.
Il sistema dei servizi per la prima infanzia si fonda altresì sul riconoscimento della famiglia come nucleo centrale di una società equilibrata e principale protagonista dell'esperienza educativa, garantendo in tutti i servizi forme adeguate di partecipazione e informazione, al fine di conseguire obiettivi di co-progettazione educativa e concreta realizzazione di programmi mirati per promuovere la crescita del settore.
È prevista, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo Regionale che consenta un congruo contributo a favore delle famiglie più disagiate ed alle quali deve essere garantito l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati sia da soggetti pubblici che da soggetti del privato sociale, regolarmente accreditati.
La suddetta proposta di legge è così articolata:
- TITOLO I - Principi generali;
- TITOLO II - Tipologie dei servizi;
- TITOLO III - Regolamento di attuazione;
- TITOLO IV - Gestione dei servizi;
- TITOLO V - Soggetti istituzionali e funzioni;
- TITOLO VI - Contributi, autorizzazione e accreditamento;
- TITOLO VII - Strumenti e procedure;
- TITOLO VIII - Personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; - TITOLO IX - Norme finali e transitorie.

RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dalla presente legge vengono stabiliti con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'U.P.B 6.2.01.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2011 e successivi.
Il finanziamento regionale non può essere inferiore a 5.000.000,00 di euro.

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. La Regione Calabria, con la presente legge in armonia con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e riconosce il ruolo peculiare della famiglia nello sviluppo e nella cura della persona.
2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e nell'esercizio delle rispettive competenze, sostengono e finanziano gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sia in forma singola che integrata.
3. La Regione Calabria, in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria), valorizza il ruolo dei seguenti soggetti che, nel relativo ambito territoriale, collaborano alla programmazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
b) soggetti privati;
c) organismi della cooperazione;
d) associazioni ed enti di promozione sociale;
e) fondazioni e organizzazioni di volontariato.

Art. 2
(Destinatari

1. Alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni senza distinzione di sesso, religione, etnia o gruppo sociale è garantito l'accesso al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23/2003.
2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui all'articolo 129 comma 1 lettera h) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
3. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili e favoriscono l'accesso dei bambini in situazioni di disagio relazionale, familiare e socio culturale.

TITOLO II
Tipologie dei servizi

Art. 3
(Servizi)

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia si articola in una delle seguenti tipologie tra loro complementari:

a) nido d'infanzia;
b) micro-nido integrato.

Art. 4
(Nido d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni ed assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato.
2. Il nido d'infanzia collabora con le famiglie alla crescita ed alla formazione dei minori nel rispetto dell'identità individuale, etnica, culturale e religiosa, in armonia con il principio di libera scelta delle famiglie, e svolge anche servizio di mensa e riposo.

Art. 5
(Micro-nido integrato)

l. I micro-nidi d'infanzia integrati si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
2. I micro-nidi integrati possono essere istituiti da soggetti pubblici e da soggetti privati autorizzati e accreditati e possono essere ubicati nello stesso edificio della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.

TITOLO III
Regolamento di attuazione

Art. 6
(Regolamento di attuazione)

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. Il regolamento di attuazione stabilisce:

a) i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione dei nidi d'infanzia;
b) le caratteristiche strutturali e gli standard minimi per l'idoneità dei locali da adibirsi a nidi d'infanzia;
c) gli spazi attrezzati per consentire le attività all'aperto;
d) il numero dei posti nido in base alle esigenze della popolazione infantile di età inferiore ai tre anni;
e) la superficie degli ambienti per lattanti, divezzi, di uso comune per lattanti e divezzi, per servizi generali e complementari;
f) i requisiti e le modalità per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge;
g) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per la concessione dell'accreditamento prevista nell'articolo 19.

TITOLO IV
Gestione dei servizi

Art. 7
(Gestione dei servizi)

1. Per garantire un'offerta diversificata i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 19 in conformità dell'articolo l della legge regionale n. 23 del 2003.

Art. 8
(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia erogati dai soggetti previsti nell'articolo 7, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela della fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della l.r. 23/2003 per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un Fondo regionale diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati dai soggetti indicati nell'articolo 7.

TITOLO V
Soggetti istituzionali e funzioni

Art. 9
(Funzioni della Regione)

1. La Regione adotta un Piano regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con il quale definisce ed individua:

a) le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati;
b) il piano della formazione del personale incaricato nei servizi;
c) le funzioni di direzione organizzativo-gestionale ed il coordinamento psico-pedagogico del personale incaricato nei servizi, finanziandone i piani di formazione;
d) gli standard di qualità relativi all'attività dei servizi;
e) i criteri per la vigilanza ed il controllo delle strutture e dei servizi;
f) i criteri di ripartizione dei contributi previsti nell'articolo 16, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, e dai privati accreditati attraverso l'approvazione annua del riparto dei fondi, avuto riguardo al costo giornaliero del servizio per bambino;
g) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.

2. La Regione verifica l'attuazione a livello territoriale del Piano regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
3. La Giunta regionale predispone lo schema-tipo di convenzione che i comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.

Art. 10
(Funzioni delle province)

1. Le province:

a) concorrono, di intesa con la Regione, i comuni e i comuni capo fila, all'elaborazione del Piano regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 20;
b) svolgono attività di rilevazione e monitoraggio dei dati sui bisogni dei minori e delle loro famiglie resi disponibili dai singoli comuni;
c) annualmente promuovono ed attuano percorsi formativi e di aggiornamento degli operatori della prima infanzia.

Art. 11
(Funzioni dei comuni)

1. 1 comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge:

a) programmano, promuovono e attuano i servizi per la prima infanzia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano regionale dei servizi socio-educativi della prima infanzia,e adottano, attraverso un piano di zona, gli assetti funzionali alla gestione;
b) predispongono, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia nel proprio territorio;
c) individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verificano il rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni del regolamento di attuazione;
d) promuovono e attuano iniziative di formazione per il personale in servizio;
e) provvedono all'erogazione dei servizi socio-educativi direttamente ovvero possono affidarne la gestione, mediante apposita convenzione, a soggetti previsti nell'articolo 1, comma 3.
In presenza delle suddette convenzioni, i comuni assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con gli altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul proprio territorio;
f) definiscono i parametri di contribuzione delle famiglie al costo dei servizi, sia pubblici che privati, secondo quanto previsto nell'articolo 8;
g) stabiliscono l'apertura e l'orario di frequenza dei nidi d'infanzia in relazione alle esigenze locali;
h) stabiliscono l'ammissione ai nidi d'infanzia e compilano ove necessari una graduatoria per l'ammissione dei bambini.

Art. 12
(Il Servizio Sanitario)

1. Al Servizio sanitario regionale spetta la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture che erogano i servizi per la prima infanzia.
2. Le A.S.P. adottano forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con i soggetti gestori dei servizi socio-educativi e garantiscono presso le strutture la presenza di figure professionali specializzate quali medici pediatri.

Art. 13
(Commissione regionale per l'infanzia)

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale per l'infanzia.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore ai servizi sociali o da un suo delegato ed è composta da:

a) due esperti nel settore della prima infanzia;
b) due coordinatori pedagogici;
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti sul territorio regionale, segnalati dalle ASP e designati dalla Regione;
d) due rappresentanti degli operatori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con obbligo di avvicendamento ad ogni scadenza.

3. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 2.

Art. 14
(Funzioni della Commissione regionale dell'infanzia)

1. La Commissione dura in carica tre anni ed alla scadenza i componenti non possono essere riconfermati.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi socio-psico-pedagogici omogenei;
b) esprime pareri e formula proposte alla Regione sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo.

TITOLO VI
Contributi, autorizzazione e accreditamento

Art.16
(Contributi)

1. La Regione eroga contributi in conto capitale e in conto gestione ai comuni ed agli altri soggetti pubblici ed ai privati accreditati per la realizzazione dei servizi socio-educativi.
2. La Giunta regionale assegna contributi in conto capitale:

a) alle province secondo le modalità e le procedure da determinarsi con proprio atto deliberativo;
b) per il funzionamento della Commissione regionale per l'infanzia;
c) per spese di investimento relative ad interventi strutturali che sono erogati ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici ed ai soggetti privati accreditati. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. La Giunta regionale assegna contributi in conto gestione per spese correnti ai soggetti gestori, singoli o associati, pubblici o privati per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici.

Art. 17
(Autorizzazione al funzionamento)

1. L'autorizzazione per la realizzazione e la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune in presenza dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza delle caratteristiche strutturali e dei criteri di localizzazione alle disposizioni del regolamento di attuazione;
b) presenza del personale in possesso dei titoli di studio previsti all'articolo 23;
c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
e) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti ;
f) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti in relazione alle specifiche tipologie del servizio secondo quanto stabilito nel piano regionale triennale.

2. I gestori dei servizi socio-educativi trasmettono al comune la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente.

Art.18
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune verifica e accerta periodicamente la permanenza dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il comune revoca l'autorizzazione .
3. La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza dei benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché degli appalti e dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 19
(Accreditamento)

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema socio-educativo è previsto l'istituto dell'accreditamento caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. L'accreditamento è concesso dal comune in presenza dei seguenti requisiti:

a) progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito nel regolamento di attuazione;
c) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento.
4. Il comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti si applica la procedura prevista nell'art. 18.

TITOLO VII
Strumenti e procedure

Art. 20
(Il Piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. La Giunta regionale adotta il Piano del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con validità triennale.
2. Il Piano è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi e prevede:

a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza discriminazioni sociali, etniche, culturali e religiose;
b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie;
c) il diritto all' accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili e con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;
d) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;
e) la continuità con la scuola di infanzia;
f) l'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

3. Il Piano regionale triennale definisce:

a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
c) i criteri per il miglioramento della qualità dei servizi con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunità regionale;
d) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e della loro età, con particolare attenzione ai bambini di età inferiore a dodici mesi, nonché della presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;
e) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio;
f) i criteri generali per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 16;
g) i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, comma 2, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni;
h) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie stabiliti dalla Regione;
i) le modalità di partecipazione delle famiglie;
j) le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

4. La Giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 21 e trasmette alla commissione competente una relazione annuale sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia.

Art.21
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:

a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei comuni singoli o associati;
b) l'indicazione delle attività programmate;
c) la determinazione dei finanziamenti.

Art.22
(Il Piano di zona)

1. I comuni singoli o associati, di intesa con le A.S.P., provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n.328 e dell'articolo 20 della legge regionale n.23/2003.
2. Il piano di zona individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre amministrazioni, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
g) forme di concertazione con le ASP e il terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del Piano di zona a cui si devono adeguare i comuni.

TITOLO VIII
Personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Art.23
(Personale dei servizi socio-educativi)

1. Il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e ludico-ricreative, e da personale addetto ai servizi generali.
2. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore-animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo al buon funzionamento dell'attività del servizio. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 24
(Coordinatori pedagogici)

1. I soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominati coordinatori pedagogici.
2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

a) programmazione educativa;
b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione dell'esperienza;
d) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

Art.25
(Formazione degli operatori)

1. Gli enti e i soggetti gestori, per sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici e degli educatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli enti locali e dalle università.

TITOLO IX
Norme finali e transitorie

Art.26
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

Art. 27
(Norma finanziaria)

1 Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'U.P.B 6.2.01.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2011 e successivi.
3. Il finanziamento regionale non può essere inferiore a 5.000.000,00 di euro.

Art. 28
(Norme finali e transitorie)

1. Alla data di entrata in vigore delle presente legge, i servizi pubblici e privati già operanti che intendono continuare l'attività, devono richiederne l'autorizzazione al comune dove ha sede la struttura entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURC pena la chiusura del servizio stesso.
2. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i requisiti strutturali e organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.