Proposta di legge n. 89/9^

Relazione

La presente proposta di modifica alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 nasce dalla esigenza di adeguare la normativa regionale in materia, a quella statale, e dunque ai principi di chiarezza, semplicità ed efficacia che devono contraddistinguere il dettato normativo, ciò al fine di consentire la verifica della qualità e dell'opportunità dell'intervento normativo dei legislatore, e per l'effetto, l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini alla vita istituzionale della regione, di cui è doveroso recepire le relative istanze.
Tale esigenza si ravvisa , vieppiù, nei casi di norme di dubbia interpretazione , divenute tali a causa di ripetuti interventi del legislatore, i quali , stratificati nel tempo, rendono ardua l'intellezione del testo modificato.
Gli interventi del legislatore che possono dare luogo a difficoltà interpretative si riconducono, sostanzialmente, a tre casi:

a) il rinvio esterno; b) l'abrogazione, la modifica e l'aggiunta ad una preesistente disposizione normativa; c) un testo normativo che abbia subito diverse e complesse modifiche.

Il rinvio esterno ricorre ogni qualvolta il legislatore modifica un testo normativo, operando un riferimento ad altro testo normativo, o a parte di esso, il quale ultimo va ad integrare il primo.
La fattispecie di cui al punto b), è quella più utilizzata dal legislatore, e ricorre ogni qual volta si vada ad espungere una norma dal sistema (abrogazione), ad emendare una norma che, dunque, sopravvive all'intervento del legislatore (modifica), ovvero ad integrare una norma preesistente, che ampia la sua portata (integrazione).
Infine, il caso previsto al punto c) che richiede, in omaggio ai principi testè indicati, un adeguato supporto interpretativo, pena la impossibilità, ovvero la cattiva applicazione della norma modificata.
Per le ipotesi così individuate, pertanto, si è ritenuto opportuno presentare la proposta di modifica alla vigente legge regionale n. 19/2001, prevedendone la sua integrazione a mezzo dell'art. 50 bis, che contempla, per ognuno dei casi sopra indicati, le relative modalità di pubblicazione di quelle norme che, a vario titolo, possono subire modifiche, ed esattamente:

1) per i casi di rinvio esterno, bisognerà pubblicare, in calce al testo ove è operato il rinvio, le relative norme richiamate;
2) per i casi di "modifica" della norma (abrogazione, modifica e integrazione), dovrà essere pubblicato, in calce al provvedimento di modifica, l'articolo che ha subito l'intervento, nella sua stesura integrale;
3) per i testi che hanno subito molteplici o complesse modifiche, verrà, contestualmente, pubblicato il cd. "testo coordinato", che è uno strumento conoscitivo redatto al fine di facilitare proprio la lettura e la conoscenza del testo sottoposto a modifica.

Art.1

    1. Dopo l'articolo 50 della legge 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Calabria) è inserito il seguente:

"Art. 50 bis (Pubblicazione delle notazioni e dei testi coordinati agli atti normativi)

    1. Sono sottoposti a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria:

a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;
b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;
c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche."