Proposta di legge n. 81/9^

RELAZIONE

L'accreditamento, come ben sappiamo, può essere qualificato come concessione amministrativa per l'erogazione di un servizio pubblico.
Per effetto di ciò, un soggetto privato acquisisce lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale; per operare effettivamente a carico del SSN, i soggetti devono entrare in contrattazione con le relative Aziende Sanitarie di riferimento con le quali, fisseranno le varie quote di. prestazioni da mettere a disposizione.
Quindi, per tale qualificazione, si propende, dopo che il legislatore ha precisato che per ottenere l'accreditamento non è sufficiente solo il possesso di determinati requisiti tecnici e strutturali, ma è necessaria anche la strumentalità alla programmazione del S.S.N.
Tale precisazione ha altresì conseguenze, anche sul problema del "budget assegnato alle strutture accreditate private. A tal, fine,il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. (29/3/2001 n. .1839) ha stabilito che la fissazione del budget, da parte delle Aziende sanitarie è atto autoritativo e fa parte dell'oggetto della concessione.
Tutto ciò va inserito, in un principio, più generale, sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 26 maggio 2005 sul "Sistema dell'accreditamento e libera scelta tra strutture pubbliche e private dove testualmente sancisce "L'evoluzione della legislazione sanitaria evidenzia come, subito dopo l'enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell'assistito con ciò temperando il predetto regime concorrenziale, attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula. di appositi "accordi contrattuali" tra le USL competenti e le, strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili". Sullo stesso principio, la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2 aprile 2009 in materia di "Tutela della Salute".
La normativa nazionale in materia e le sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito, altresì, come le Regioni in base al D.lgs. n.502/1992 e la successiva evoluzione normativa che "........ha determinato un assetto caratterizzato dalla programmazione del numero e delle attività dei soggetti erogatori, in modo da evitare. il rischio di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche; dalla ripartizione preventiva della domanda tra un numero chiuso di soggetti erogatori e dalla facoltà di scelta dell'assistito solo all' interno del novero delle Strutture accreditate Infatti, la Regione concedendo l'accreditamento, ripartisce la domanda di erogazione tra un numero chiuso di soggetti erogatori e dà la scelta all' assistito, solo all'interno delle strutture accreditate, tutto ciò comporta che come le Strutture pubbliche accreditate anche le private accreditate devono partire da un budget di sostentamento, in quanto erogatori, per concessione da parte della Pubblica amministrazione, di un servizio pubblico.
Orbene, tenendo presente tutto ciò e con riferimento alla L.R. n. 24 del 2008 sugli accreditamenti delle strutture private, in mancanza di una disciplina normativa sulla erogazione dei budget, e tenendo presente che gli attuali criteri di assegnazione dei budget hanno portato allo sforamento degli stessi, per singola struttura accreditata; che tutto ciò ha comportato un notevole dispendio in termini di spesa da parte della. Regione. anche: per i ricorsi presentati dinanzi all' autorità giudiziaria competente; tale proposta và verso la riduzione del tetto di spesa da assegnare e da erogare ad ogni singola struttura accreditata, senza possibilità di richiesta alla corresponsione dei compensi per le prestazioni effettuate extrabudget, e cioè al di fuori degli "accordi contrattuali", come li chiama la legge, in ottemperanza a quanto il Consiglio di Stato, (come già precisato in precedenza), in Adunanza Plenaria ha stabilito e cioè che la fissazione del budget, da parte delle Aziende sanitarie, è atto autoritativo, e fa parte dell'oggetto della concessione.

    All'art.11, dopo il comma 7 viene aggiunto il comma 7 bis:

"La firma del contratto con l' ASP rii riferimento, da parte delle strutture accreditate è successiva alla delibera di accreditamento e il contratto ha, anch'esso, durata triennale. Ogni anno 1' ASP provinciale comunica alle strutture accreditate il budget assegnato.

    Dopo l'art. 14, viene inserito Part. 14 bis:

«L'Assessore alla Sanità entro il mese di febbraio di ogni anno stabilisce, previo confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

a) i tetti di spesa provinciali per le strutture private accreditate e per ciascuna, branca specialistica;
b) i criteri in base ai quali. determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificatamente in conto dell'esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell' utente, le effettive esigenze della popolazione di riferimento nel rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate.

    L'erogazione dei budget per singola struttura viene così distribuito:

a) attraverso l'erogazione entro il mese di marzo di ogni anno del c.d. budget di sostentamento nella misura massima del 50% per singola struttura accreditata e in misura uguale per tutte le strutture accreditate; fermo restando quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett.
b) del D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e succ. modif. ed integraz.

    I Direttori generali, entro il mese di. marzo di ogni anno, in attuazione a quanto previsto dal comma precedente, per il restante 50% assegnato alle ASP, provvedono alla contrattazione dei budget delle strutture private accreditate, secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento e secondo i criteri stabiliti dall'Assessore alla sanità, così come previsti dal 1° comma del presente articolo.

    L'assegnazione annuale del tetto di spesa per singola struttura accreditata viene fatta entro il mese di maggio di ogni anno"