Proposta di legge n. 80/9^

RELAZIONE

La proposta di legge regionale concernente, le "Norme per la promozione della cultura folkloristica locale" tende a valorizzare le espressioni artistiche popolari che finora si sono tramandate grazie all'iniziativa e alla passione di gruppi che si autogestiscono e autofinanziano.
La tradizione Folkloristica calabrese si inserisce nel più ampio patrimonio culturale della nostra regione e costituisce il collante tra le diverse generazioni.
Attribuire il giusto riconoscimento alle forme espressive di folclore calabrese costituisce la ratio della presente iniziativa legislativa che rifugge qualsiasi intento velleitario. Tutto ciò nella piena consapevolezza dell'insostituibile funzione che i gruppi folk rivestono nella promozione culturale e nella diffusione della conoscenza della nostra regione in Italia e nel mondo. Oggi, il patrimonio linguistico-culturale, tende, infatti, ad essere dimenticato. In Calabria esistono piccoli gruppi folcloristici, composti da soggetti che svolgono altra attività professionale.
Poiché al momento non esistono forme di sostegno o incentivi destinati alle tradizioni popolari, la presente proposta di legge guarda con attenzione a questa realtà.
La proposta del presente provvedimento normativo, partendo dal riconoscimento di tutte le forme espressive tradizionali e popolari di matrice Folkloristica, quali aspetti fondamentali della cultura e della tradizione regionale, offre un quadro normativo di riferimento, di tutela e promozione delle associazioni folkloristiche operanti in Calabria secondo criteri che possono così sintetizzarsi:
All'articolo 1: la Regione Calabria sostiene le iniziative delle associazioni culturali per rendere finalmente il giusto valore alle tradizioni del popolo calabrese; evidenzia le caratteristiche, gli usi, i costumi di un popolo sempre più spesso fagocitato dalla globalizzazione, e sottolinea l'importanza del patrimonio folkloristico locale. Promuove con corsi e progetti lo studio della musica, delle danze, dei canti, del costume popolare e degli strumenti musicali tradizionali e ne favorisce inoltre la diffusione in Italia e all'estero.
Secondo quanto stabilisce 1' art. 2 la Regione si adopera per assicurare ai gruppi e alle associazioni un sostegno alle seguenti attività:
1.Partecipazione a Festival Nazionali ed Internazionali del Folklore; 2.Organizzazione in Calabria di Festival Internazionali del Folklore; 3.Organizzazione in Calabria di Festival Nazionali del Folklore; 4.Organizzazione di Convegni e/o Seminari in Calabria;
6. Interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e la promozione delle tradizioni popolari e dei costumi;
7. Interscambio fra i Calabresi e gli Emigrati Calabresi nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei Gruppi alle manifestazioni organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi a manifestazioni in Calabria;
8. Organizzazione di spettacoli nella Regione Calabria.
Si prevede tra l'altro (ed è questa una vera novità nel settore) lo svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari da tenersi presso i gruppi operanti nel territorio regionale.
- nel successivo articolo 3 si definiscono le peculiarità e i presupposti delle associazioni che possono beneficiare dei contributi. Si evidenzia che, tra i requisiti previsti, i Gruppi Folkloristici per le finalità della presente legge, devono essere costituiti per atto notarile ed affiliati alle Associazioni nazionali di riferimento.
I gruppi folkloristici possono, inoltre, portare avanti delle iniziative in materia di:
- promozione dell'orientamento, dell'insegnamento e del perfezionamento della danza popolare;
- incentivazione degli scambi con analoghi gruppi folcloristici nazionali e stranieri, per facilitare lo sviluppo del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
- contributo spese per l'attività di tali formazioni con esclusione di quelle per investimenti di lunga durata. Requisito fondamentale dei complessi Folkloristici sarà la mancanza di finalità di lucro e di propaganda politica.
L'articolo 4 rimette alla Giunta Regionale le disposizioni esecutive di attuazione della presente legge in ordine ai corsi di formazione nel settore, alle modalità di presentazione delle domande di contributo ai criteri ed alle priorità per l'erogazione dello stesso nonché per i casi di revoca. L'erogazione del contributo è prevista per il 50% entro il 31 dicembre di ogni anno e per la restante quota dopo la presentazione del consuntivo dell'attività svolta con relativa certificazione comprendente lo svolgimento della stessa.

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale teso a valorizzare le arti e le tradizioni del popolo calabrese, come momento di arricchimento ed integrazione dei vincoli culturali interregionali e nazionali e prevede con la presente legge, il sostegno ad iniziative rivolte ad assicurare un intervento integrativo atto a valorizzare il patrimonio Folkloristico locale.
2. L'intervento della Regione Calabria è finalizzato in particolare a:

a) incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e del costume popolare e dello strumento musicale tradizionale, attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi ed a cura dei gruppi Folkloristici calabresi autorizzati dalla Regione Calabria;
b) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della musica, dei canti, delle danze nonché del costume popolare e dello strumento musicale tradizionale calabrese a carattere popolare anche fuori la regione, nel territorio nazionale e nel mondo;
c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri complessi di tipo Folkloristico anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
d) promuovere studi e ricerche, attraverso convenzioni con i Gruppi Folkloristici e le altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo calabrese e sulla tradizione Folkloristica in particolare;
e) dedicare una giornata alla tradizione Folkloristica calabrese.

Art. 2

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante il riconoscimento, alle associazioni che presentano i requisiti di cui all'articolo 3, di contributi e patrocini per le seguenti attività:

a) svolgimento dei corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionale da tenersi presso i gruppi operanti nel territorio regionale ed iscritti all'albo regionale delle associazioni culturali;
b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folcloristici nazionali e internazionali;
c) partecipazione a Festival Nazionali ed Internazionali del Folklore;
d) organizzazione in Calabria di Festival Nazionali ed Internazionali del Folklore;
e) organizzazione di Convegni e/o Seminari in Calabria;
f) Interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo sviluppo delle tradizioni popolari, dei costumi e degli strumenti popolari
g) Interscambio fra i Calabresi e gli Emigrati Calabresi nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei Gruppi alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi a manifestazioni e spettacoli in Calabria

3. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non possono essere utilizzati per l'acquisto di arredamenti o ristrutturazione di immobili o di altri beni connessi con l'attività dei gruppi Folkloristici, ivi compresa la locazione o l'acquisto di sedi per le Associazioni e le spese di gestione delle stesse.

Art. 3
Requisiti dei destinatari

1. Ai benefici di cui alta presente legge possono accedere:
I complessi Folkloristici che presentano i seguenti requisiti:

a) siano costituiti in Associazione per atto notarile iscritta al registro regionale delle associazioni culturali, istituito ai sensi dell'articolo 6 L.R. 19/04/1985 n. 16, presso il competente assessorato regionale, da almeno due anni dal momento della domanda;
b) mancanza di finalità di lucro, propaganda politica e/o partitica evincibile dallo statuto dell'Associazione redatto sempre in forma di atto pubblico;
c) provvedano alla loro registrazione all'ufficio del registro;
d) siano affiliate con tesseramento annuale ad una Federazione nazionale di categoria.

Art. 4
Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta Regionale detta disposizioni esecutive di attuazione della presente legge in ordine a:

a) Corsi finanziati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 lett. A) della presente legge;
b) Modalità di presentazione delle domande di contributo;
c) Criteri e priorità per l'erogazione dei contributi nonché per i casi di revoca.

2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
3. La Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge i soggetti beneficiari e l'entità del finanziamento, specificandone la destinazione.
4. L'erogazione del contributo avviene per il 50% entro il 31 dicembre di ogni anno e per la restante quota dopo la presentazione del consuntivo dell'attività svolta o del documento comprovante l'attività ed il materiale autorizzato per le finalità della presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1.Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in Euro 1.500.000,00 iscritti nella U.P.B. 5.6.01.01.04 (Spese per il recupero , la qualificazione e la valorizzazione delle particolarità etnoantropologiche, linguistiche. Culturali e storiche delle comunità Asse V settore V.2 Obiettivo operativo 5.2.4) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010-10-08
2. In mancanza di disponibilità si farà riferimento all'UPB prevista ad hoc nello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 riguardante i "fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
4. Per l'attuazione degli investimenti previsti possono essere utilizzate per quanto compatibili con la normativa e i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.