Proposta di legge n. 77/9^

RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni tipiche che qualificano il territorio rurale delle zone dell'Alto Ionio Cosentino ed in particolare i territori dei Comuni di Roseto Capo Spulico, Amendolara, Montegiordano, Oriolo Calabro, Canna e Nocara. In un territorio ricco di biodiversità, risorse paesaggistiche e storico-culturali, poco conosciute ed un tessuto economico dove il turismo che si è sviluppato finora è quello del mare nel periodo estivo, tale proposta normativa si sviluppa intorno all'idea che sia possibile diversificare l'offerta turistica valorizzando elementi del territorio come appunto la coltivazione di fave e piselli. L'obiettivo principale del presente progetto è creare una proposta organica che raccolga al suo interno le diverse peculiarità territoriali, ambientali e storico-paesaggistiche in prospettiva di forme di turismo rispettose dell'ambiente naturale ed integrate con il territorio e le sue realtà socio-economiche.

Art. 1
Scopi della legge

Le disposizioni della legge sono dirette a salvaguardare, sostenere ed incrementare la coltura, la produzione e la commercializzazione di fave e piselli nel territorio dell'Alto Ionio cosentino ricadente nei , Comuni di Roseto Capo Spulico, Amendolara, Montegiordano, Oriolo Calabro, Canna e Nocara.

Art. 2
Attività di promozione

Per gli scopi di cui all'art. 1 la Regione Calabria, attraverso l'Assessorato all'Agricoltura, promuove la realizzazione di un marchio DOP ed adotta un disciplinare di produzione per la coltura di fave e piselli nei territori dell'alto Ionio Cosentino.

Art. 3
Finalità degli aiuti

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole, finalizzati a promuovere le attività;

a. produzione di fave e piselli;
b. creazione di centri di lavorazione e stoccaggio del prodotto;
c. realizzazione di consorzi per la meccanizzazione agricola al fine di ridurre i costi di produzione.

Art. 4
Destinatari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, Possono beneficiare degli aiuti, se dimostrano redditività nonché il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.
2. Per l'accesso alle provvidenze di cui, all'articolo 3, è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori.

Art. 5
Investimenti ammessi a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

a) opere di miglioramento fondiario;
b) impianto di colture arboree di fave e piselli;
c) acquisto di macchine e attrezzature agricole;
d) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
e) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali e notarili, tasse registrazione
f) spese generali, onorari e oneri dí progettazione, studi di fattibilità, consulenze, fino ad un massimo del 12 per cento.

Art. 6
Interventi a favore della valorizzazione e della promozione
della produzione di fave e piselli

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione della produzione di fave e piselli di qualità nei territori dell'Alto Ionio cosentino, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato.

Art. 7
Promozione istituzionale

L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'affinità di promozione a carattere istituzionale.

Art. 8
Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni

L'Amministrazione regionale riconosce le associazioni dei produttori e le loro unioni costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e concentrare l'offerta.

Art. 9
Aiuti alle associazioni di produttori e loro unioni per l'avviamento

l. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 8 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) affitto locali;
b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici; c) costi del personale;
d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative.

Art. 10
Aiuti all'avviamento ai Consorzi di tutela

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di tutela aiuti all'avviamento nella misura e nelle forme previste nell'articolo 9.

Art.11
Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere erogati sotto forma di:

a) sovvenzioni in conto capitale;
b) concorso su interessi a fronte di mutui o prestiti concessi dalle banche;
c) combinazione delle forme sopraindicate, purché l'ammontare complessivo non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi.

Art.12
Attuazione degli interventi

La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, compete alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

Art. 13
Vincoli di destinazione

I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare destinazione per almeno 10 (dieci) anni.

Art. 14
Presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla legge sono dirette alla Regione Calabria, Assessorato all'Agricoltura, che si avvale per l'istruttoria delle proprie strutture centrali e periferiche.

Art. 15
Norma, Finanziaria

Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 24 è quantificato ogni anno con la legge finanziaria regionale come da vigente legge di contabilità regionale da avvelersi su U.P.B.. 4.4.16

Art. 16
Pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla. e farla osservare come legge della Regione Calabria.