Proposta di legge n. 74/9^
RELAZIONE
La Calabria conserva ancora la sua antica tradizione viticola-enologica iniziata circa 2700 anni fa con l'arrivo sulle nostre coste dei primi greci. Questi portarono piante di vite che oggi si chiamano con i termini di Greco Nero, Greco Bianco, Greca Bianca o Guardavalle, Castiglione, Nerello Cappuccio, Mantonico, Prunesta, Pecorello, Montonico Bianco, Calabrese Nero, Gaglioppo, Magliocco. Dei vini prodotti in Calabria si hanno notizie certe anche in epoca latina e nel sec. XVI. Questi vitigni rappresentano il patrimonio varietale della regione Calabria che non è possibile perdere o mal conservare, ma che al contempo non conosciamo se non superficialmente o nelle forme popolari e tradizionali.
L'assenza di una scuola di viticoltura e di enologia ha fatto sì che non ci sia mai stato nessun aggiornamento capace di far decollare il settore se non in qualche ristretta area. Anche l'enologia è rimasta chiusa in canoni e procedure ancora arcaiche e solo ultimamente, grazie ad alcuni imprenditori, le poche cantine della regione mirano ad accrescere le competenze produttive e migliorarne la qualità.
Malgrado ciò la Calabria rimane ultima nel panorama sia vitivinicolo che enologico nazionale. Questa posizione si reputa quantomeno insufficiente rispetto alle reali e notevoli potenzialità che ancora pochissimi conoscono.
La Calabria possiede una "miniera" varietale. Altri stanno scoprendo il nostro patrimonio vitivinicolo. Il famoso vino detto Nero d'Avola viene prodotto da un vitigno autoctono che si è da sempre chiamato Calabrese Nero, ma oggi è conosciuto con il nome della ridente cittadina della provincia di Catania. E che dire di uno dei più famosi vini italiani nel mondo, una recente indagine genetica condotta dal prestigioso Istituto di San Michele all'Adige ha stabilito che il vitigno, da cui si ricava, deriva da un ceppo del Calabrese Nero portato in provincia di Caserta da un nostro corregionale circa un secolo fa per realizzare il proprio vigneto. Tutto questo se da un lato ha dell'incredibile, dall'altro ci deve condurre ad una meditazione serena sulla occasioni perdute. Il nostro patrimonio viticolo, che è stato per secoli nascosto a causa dell'isolamento della regione, è ancora oggi, escludendo i casi suesposti, rimasto quasi intatto, bisogna solo scoprirlo, sfruttarlo sapientemente e questo lo si può fare solamente con l'istituzione di una scuola regionale di viticoltura ed enologia. L'attivazione della scuola provocherebbe conseguenze positive sulla viticoltura e sull'enologia calabrese. E' facile prevedere una ripresa del settore. La quota regionale di territori vitati diventerebbe un bene prezioso. Territori collinari ed anche montani della Regione potrebbero essere piantumati con culture autoctone. In questo modo si otterrebbe il risultato di vedere nuovamente le nostre colline e i declivi premontani coltivati. Questo rappresenta, dal punto di vista idrogeologico, un modo efficace per combattere l'erosione del suolo di cui la regione soffre, nondimeno si concretizzerebbe una forte rivalutazione di questi suoli creando valore in territori interni ove maggiormente il problema del reddito insufficiente o al di sotto del limite di povertà è ampiamente noto.
La scuola darebbe anche impulso alle moderne tecniche di allevamento e di conduzione della vite ed al contempo offrirebbe le tecniche per una vinificazione di qualità. L'immagine della Calabria crescerebbe enormemente. La ricchezza prodotta sarebbe elevata, l'occupazione in aumento, il reddito delle imprese agricole e agroalimentari del settore subirebbe effetti benefici. Nondimeno questi territori coltivati a vite contribuirebbero efficacemente alla riduzione della C02 in quota all'Italia quale firmataria del protocollo di Kioto.
Effetti positivi ci sarebbero anche da un punto di vista sociale e non solo per una aumentata possibilità di reddito, ma anche perché si moltiplicherebbero le manifestazioni del settore sia a livello regionale, che nelle province e nei comuni calabresi con discussioni, dibattiti, tavole rotonde, sagre e nuove relazioni sociali, culturali ed economiche. I giovani vedrebbero un settore vivo concepito, voluto e realizzato con successo da calabresi ove inserirsi, specie quelli diplomati dalla scuola regionale di viticoltura e di enologia, nel mondo del lavoro con un effetto attivo a sollievo della disoccupazione.
La scuola regionale di viticoltura e di enologia verrebbe così ad essere il ventre nobile che produce un circuito virtuoso complesso, vasto nelle sue articolazioni e gravido di conseguenze positive per la Calabria.RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2010 in Euro e 200.000,00, si provvederà con le risorse disponibili, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 2.2.04.01 "Ricerca sperimentazione e divulgazione nel settore agricolo" e 5.2.01.02 "Diffusione della cultura" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
Per gli anni successivi nel bilancio verrà istituito un apposito capitolo denominato " Contributi per la scuola di enologia e viticoltura ".Capo I
Costituzione e compiti
Art. 1
Costituzione1. E' costituita la Scuola di enologia e viticoltura della Regione Calabria con le funzioni di cui alla presente legge.
2. La Scuola di enologia e viticoltura della Regione Calabria ha sede legale nel Comune ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La Scuola di enologia e viticoltura della Regione Calabria nel seguito della presente legge è denominata scuola.Art. 2
CompitiLa scuola promuove l'attività di istruzione, formazione, di ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese del settore per la valorizzazione della viticoltura e lo sviluppo dell'enologia in Calabria finalizzate alla crescita culturale, economica e sociale complessiva della Regione e più segnatamente degli addetti all'agricoltura e all'agroindustria.
Art. 3
Disposizioni in materia di istruzione e formazioneLa scuola promuove la gestione dell'istruzione e della formazione del secondo ciclo in materie agrarie e ambientali riconducibili allo studio, alla ricerca e promozione della viticoltura e della enologia.
1) All'uopo, osservando le disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, organizza un ciclo di studi secondari di educazione e formazione permanente volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità e della cultura in viticoltura ed enologia.
2) Per l'attuazione del precedente comma e per gli adempimenti della scuola si applicano le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento legale di scuole non statali.
3) L'accesso ai corsi di qualificazione professionale della scuola è subordinato alla frequenza proficua di almeno un biennio di scuola d'istruzione secondaria..
4) Il sistema della formazione professionale è finalizzata allo sviluppo e alla diffusione di una cultura della professionalità.
I corsi sono svolti da insegnanti delle scuole di istruzione secondaria gestiti dalla scuola, ovvero da esperti nelle specifiche materie professionali dimostrabile attraverso il conseguimento di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, delle scienze naturali, nelle scienze biologiche e nelle scienze chimiche.Art. 4
Articolazione della scuola1. La scuola si articola in quattro centri:
a) Il centro scolastico di Monasterace (RC);
b) Il centro scolastico di Cirò (KR);
c) Il centro scolastico di San Marco Argentano (CS);
d) Il centro scolastico di Lamezia Terme (CZ).2. Ciascun centro è retto da un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione della scuola. Il direttore del centro scolastico svolge altresì le funzioni di dirigente scolastico e deve aver maturato almeno dieci anni di insegnamento nelle scuole di 1 ° e/o 2° grado di istruzione oppure essere dirigente scolastico.
3. Per la gestione amministrativa, contabile e del personale sono individuate apposite strutture organizzative.
4. Al fine di assicurare il coordinamento della programmazione e dell'organizzazione generale, delle risorse della scuola è istituita una direzione generale.
5. L'articolazione organizzativa, anche decentrata, le competenze della direzione generale, dei centri e delle strutture organizzative e il loro funzionamento è disciplinato da uno o più regolamenti della scuola.Capo Il
Organizzazione della scuola
Art. 5
Organi1. Sono organi della scuola:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.Art. 6
Consiglio di amministrazionel. Il consiglio di amministrazione della scuola è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente dell'istituto, che lo presiede;
b) tre esperti nelle materie di competenza della scuola o comunque in materie giuridiche, economiche o tecniche;
c) due rappresentanti delle imprese, anche in forma cooperativistica, di trasformazione e vendita dei prodotti enologici designati dalle due associazione di rappresentanza che, sulla base del numero degli iscritti, risultano maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole designati uno ciascuno da quelle quattro organizzazioni più rappresentative a livello regionale sulla base del numero degli iscritti.2. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 1, lettere c) e d).
3. I dirigenti dei centri scolastici in cui è articolata la scuola partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al direttore generale. In caso di assenza o impedimento questi è sostituito da un dirigente dei centri scolastici su indicazione del presidente del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
6. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
7. I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare per qualsiasi motivo restano in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
8. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui entro tale termine non pervengano le designazioni, la Giunta regionale provvede comunque a nominare il consiglio di amministrazione che risulta validamente costituito, fermo restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.Art. 7
Competenze del consiglio di amministrazione1. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare:
a) il regolamento per il funzionamento degli organi della scuola e per l'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione regionale, delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione e dei compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa attribuiti ai dirigenti; il regolamento sull'organizzazione e il personale; il regolamento di contabilità e per la gestione finanziaria e patrimoniale nonché gli altri regolamenti previsti da questa legge;
b) la nomina del direttore generale e dei dirigenti dei centri scolastici;
c) il programma pluriennale di attività ed i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazione; il conto consuntivo.Art. 8
Controlli1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui articolo 7, comma 1, lettere a) e gli atti della scuola concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi o la loro utilizzazione da parte di terzi per periodi superiori ad un anno, sono sottoposti preventivamente all'approvazione della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'adozione. Nel caso in cui la Giunta regionale non si pronunci entro sessanta giorni successivi al ricevimento le deliberazioni e gli atti divengono comunque esecutivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato può chiedere alla scuola, entro quaranta giorni da ricevimento delle deliberazioni e degli atti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.
3. Le deliberazioni e gli atti s'intendono decaduti qualora la scuola non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma due.
4. La Giunta regionale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento della scuola.Art. 9
Scioglimento del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione della scuola può esser sciolto per gravi violazioni di legge, in caso di grave irregolarità di funzionamento ovvero in casi di persistente inattività o impossibilità di funzionare.
2. Con il procedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina un commissario straordinario che resta in carica per non più di sessanta giorni a cui sono affidati i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.Art. 10
Presidente1. Il presidente ha la rappresentanza legale della scuola, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone il relativo ordine del giorno.
2. Il presidente assicura il regolare funzionamento della scuola e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente. E' facoltà del presidente delegare al vicepresidente attribuzioni o adempimenti a lui riservati.Art. 11
Direttive per il funzionamento della scuola1. La Giunta regionale approva periodicamente apposite direttive sulla formazione dei bilanci e la gestione finanziaria ed economica, sull'organizzazione generale della scuola e la sua articolazione, sulla dotazione del personale e la relativa spesa.
Art. 12
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo dei consiglieri di amministrazione e possono essere riconfermati.
3. Il collegio dei revisori dei conti compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della scuola ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare i bilanci e il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni sono unite ai predetti documenti contabili.
4. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.
5. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
6. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta regionale le informazioni da questa richieste.Art. 13
Indennità1. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i direttori dei centri scolastici stabilito con apposito regolamento.
Capo III
Ordinamento dei servizi e del personale
Art. 14
Attività dei centri scolastici1. Il centro scolastico gestisce:
a) la scuola di istruzione secondaria in materia agraria;
b) tutte le attività di istruzione, formazione, riqualificazione e culturali;
c) le attività di ricerca e sperimentazione scientifica;
d) i laboratori, le attrezzature e gli immobili afferenti ai suoi compiti di istituto; e) la consulenza e l'assistenza tecnica a favore delle aziende.Art 15
Direttore generale e direttori dei centri scolastici1. Il direttore generale svolge nei confronti dei dirigenti dei centri scolastici le funzioni di coordinamento e di controllo.
2. Ognuno dei quattro centri scolastici previsti articolo 4 comma 1) è diretto dal direttore del centro.
3. I direttori dei centri scolastici provvedono alla gestione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativa e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e provvede inoltre alla gestione didattica del centro.
4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che, avendone fatta domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento statale per le funzioni di dirigente scolastico, preside, della corrispondente scuola secondaria superiore.
5. Il direttore del centro scolastico è nominato dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 4 comma 2).
6. Per le competenze economiche del direttore generale e dei direttori dei centri scolastici si fa riferimento ai contratti nazionali della dirigenza scolastica statale.Art. 16
Personale della scuola1. Il rapporto di lavoro del personale della scuola è regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato, per il personale docente e non docente dei centri scolastici, dal contratto collettivo per il personale della scuola statale.
3. Al personale docente sono affidati, dal direttore del centro scolastico, gli incarichi didattici, di ricerca, di assistenza tecnica e di natura gestionale.Capo IV
Programmazione e ordinamento contabile e patrimoniale
Art. 17
Strumenti di programmazionel. La scuola adotta quali strumenti di programmazione:
a) il bilancio pluriennale di attività;
b) il bilancio annuale di attività2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte di strategia ed individua gli obiettivi primari che intende perseguire nel periodo di riferimento che non può essere più lungo della legislatura in corso. Il programma pluriennale è elaborato in funzione delle risorse previste, predisponendo nell'arco temporale del programma, interventi di rinnovo, ammodernamento ed adeguamento che risultino necessari alla funzionalità dei centri scolastici.
Art. 18
Bilanci e gestione finanziaria1. La scuola adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale il quale viene approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno.
2. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e dei relativi piani e progetti attuativi, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria non previste dalla presente 1egge sono disciplinate dalla legge dello stato in materia nell'ambito della amministrazione della scuola pubblica di pari grado.Art. 19
Le entrate1. Le entrate della scuola sono costituite da finanziamenti disposti:
a) dalla Giunta regionale;
b) Stato, province e organismi comunitari;
c) con contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati;
d) tasse scolastiche;
e) redditi di eventuali donazioni, lasciti e proventi derivanti dalla cessione di beni;
f) ogni altra entrata riguardante le finalità della scuola.Art. 20
Dotazioni patrimoniali1. Il patrimonio della scuola è costituito dai beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà. I beni devono essere elencati in apposito inventario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione della scuola, gratuitamente, sulla base di specifiche convenzioni, immobili, arredi, attrezzature e terreni. Gli oneri di manutenzione dei predetti beni sono posti a carico del bilancio della scuola.
3. La Giunta regionale può stabilire, nelle convenzioni di cui al comma 2, che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione possano essere effettuati dalla scuola sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. In tal caso la Giunta regionale assegna alla scuola i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.Capo V
Norme transitorie e finalil. Viene, con apposita deliberazione della Giunta regionale, istituito il Comitato Tecnico Operativo.
2. Questo avrà il compito di organizzare la scuola nelle sue articolazioni finanziaria, amministrativa e didattica.
3. La scuola inizia a funzionare con il primo giorno del mese successivo all'insediamento del primo consiglio di amministrazione. Sino a tale data continua ad operare il Comitato Tecnico Operativo.
4. La Giunta regionale procederà alla nomina del Comitato Tecnico operativo entro, novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I regolamenti previsti dalla presente legge saranno adottati entro un anno dalla nomina del primo consiglio di amministrazione.
6. I centri scolastici sono attivati alla data fissata dal consiglio di amministrazione.
7. In sede di prima applicazione la scuola adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dalla data prevista nel comma 1.