Proposta di legge n. 71/9^

STATUTO
della
"FONDAZIONE FRANCESCO FORTUGNO"
 

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 1

È costituita a memoria di Francesco Fortugno una fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCESCO FORTUGNO".
La Fondazione ha sede provvisoria in Reggio Calabria... (Locri o Reggio Calabria).

ARTICOLO 2

È scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali la promozione di attività culturali, di studio, di ricerca, di assistenza che favoriscano sia il progresso nel settore della sanità, essendo lui stesso medico, sia lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società e nei giovani in particolare, nonché la promozione del perfezionamento della professionalità degli apparati investigativi e giudiziari impegnati, nell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Oggetto della Fondazione a anche quello di favorire l'integrazione e la cooperazione tra i sistemi giudiziari europei ed internazionali per il più efficace coordinamento di tutti gli Stati e delle Agenzie deputate alla prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata per una più rapida ed efficace azione dì contrasto.
In via esemplificativa, ma non esclusiva, potrà, quindi:

a) organizzare incontri, convegni, seminari, corsi di studio e di educazione;
b) effettuare, commissionare, stampare, editare, effettuare e diffondere ricerche, studi, pubblicazioni e quant'altro;
c) istituire borse dì studio;
d) partecipare ad altre fondazioni ed associazioní, italiane ed estere, aventi scopi similari;
e) fare, insomma, quanto il Consiglio Generale e gli Organi della Fondazione riterranno utile e/o opportuno per il raggiungimento dello scopo della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento di tali scopi e finalità, la Fondazione potrà stipulare convenzioni e contratti con gli Enti. Istituzionali ed economici interessati, con singoli ricercatori, associazioni, fondazioni ed entità private e pubbliche in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla somma di .................. euro, messi a disposizione dalla vedova e dagli eredi di Francesco Fortugno (Soci Fondatori);
b) da numero... di libri. provenienti dalla biblioteca personale del defunto Francesco Fortugno per un valore complessivo di... euro;
c) dalla somma di ... euro, stanziata dal Consiglio regionale della Calabria (Socio Fondatore), con delibera del ..............,
d) dalla somma di ... euro, stanziata dal Comune di Locri (Socio Fondatore), con delibera del...;
e) dai beni e dalle somme che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione da parti di Enti e/o di privati.

ARTICOLO 4

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo di cui 41 precedente art. 3.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 5

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Esecutivo,
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Generale composto da 11 (undici) a 50 (cinquanta) membri, di cui 11 (undici) designati a maggioranza semplice dai fondatori nell'atto di fondazione, da 4 (quattro) a 22 (ventidue) membri, designati, sempre a maggioranza semplice dai fondatori nei tre mesi successivi alla fondazione, e da l (uno) a 35 (trentacinque) membri cooptati  sempre a maggioranza semplice dai consiglieri come sopra nominati.
Tutti i membri del Consiglio Generale durano in carica fino all'eventuale revoca da parte di coloro che lì hanno designati.
La revoca deve essere pronunciata a maggioranza semplice.
Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai fondatori, questi ultimi devono, senza indugio, provvedere a maggioranza semplice alla loro sostituzione. Ove venga a mancare la pluralità dei fondatori, tutti i membri del Consiglio Generale saranno sostituiti per cooptazione.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede.
Inoltre deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto che dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni del Consiglio Generale debbono essere assunte in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50% (cinquanta. per cento) dei componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti, cd in. seconda convocazione a maggioranza assoluta degli intervenuti qualunque sia il loro numero.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:

a) elegge tra i suoi membri il Presidente;
b) elegge tra i suoi membri, ove lo ritenga, uno o due Vicepresidenti;
c) nomina tra i suoi membri un Comitato Esecutivo previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei poteri a questo delegati;
d) nomina, se lo ritiene, un Presidente Onorario;
e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
g) delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti, le alienazioni e l'utilizzo dei beffi mobili ed immobili;
h) determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per l'erogazione di eventuali rendite;
i) delibera le modifiche dello Statuto ed i regolamenti interni che si rendessero necessari;
1) provvede, ove necessario, su proposta del Presidente alla nomina dì uno o più Segretari Generali i quali, nei limiti dei poteri loro conferiti, esplicano con continuità ed impegno i compiti e le mansioni che vengono loro attribuiti; i suddetti Segretari Generali, ove non ne facciano parte, possono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico. Il/I Segretario/i Generale/i resta/no in carica, per la durata stabilita dal Consiglio Generale;
m) ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di nominare i componenti di un Comitato Scientifico determinando le regole e le funzioni di questo organismo;
n) decide sull'attività della Fondazione;
o) decide la remunerazione di persone che eventualmente prestino la loro opera per la Fondazione.

I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente o da un altro Consigliere all'uopo delegato dallo stesso Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio.

CAPO III

ARTICOLO 9
PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza. legale della Fondazione e provvede alla sua amministrazione in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Generale. Il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di uno o più Segretari Generali e di uno o più Vicepresidenti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente più anziano, qualora nominato, ovvero l'altro Vicepresidente, ovvero un membro del Consiglio Generale all'uopo delegato dallo stesso Presidente.
Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di subdelegare a terzi i poteri di rappresentanza della Fondazione, anche al fine di stipulare contratti c/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia ed all'estero.
Il presidente dura in carica fino a revoca.
In particolare resta di attribuzione del Presidente:

- curare l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
- vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Generale;
- provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
- in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo per la ratifica entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Generale o al Comitato Esecutivo;
- sovraintendere al personale dipendente della Fondazione.

ARTICOLO 10
COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Generale nonnina un Comitato Esecutivo previa determinazione del numero dei suoi componenti. Sono però membri di diritto del Comitato Esecutivo quei fondatori che facciano parte del Consiglio Generale stesso, nonché il Presidente e, se nominati, il o i Vicepresidente/i. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati dal Consiglio Generale tutti i poteri di cui al precedente art. 8 ad eccezione di quelli previsti ai punti a) b) c) d) e) f) ed i).

ARTICOLO 11
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti., nominati dal Consiglio Generale, che durano in carica fino a revoca. Il Collegio nomina, al suo interno il Presidente.

CAPO IV

ARTICOLO 12
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo.

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre...

ARTICOLO 14

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 15
NORMA TRANSITORIA

Fino all'insediamento del Consiglio Generale e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, la gestione della Fondazione viene affidata ad un Segretario Generale Provvisorio nominato dai Soci Fondatori in seno all'Atto Costitutivo della Fondazione cui sono provvisoriamente affidati i poteri che il presente Statuto riserva, al Presidente e al Consiglio Generale.